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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'autorita amministrativa puo applicare con l'ordinanza-ingiunzione le sanzioni previste come penali accessorie consistenti in privazione o sospensione di facolta o diritti.
  • Le sanzioni accessorie non sono applicabili durante la pendenza dell'opposizione fino alla definitivita.
  • L'autorita puo disporre la confisca delle cose servite alla violazione e deve confiscare quelle che ne sono il prodotto.
  • In materia di lavoro e sicurezza la confisca e sempre disposta in caso di violazioni gravi o reiterate.
  • La confisca e sempre obbligatoria per cose la cui fabbricazione o uso costituisce di per se violazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 20 L. 689/1981 — Sanzioni amministrative accessorie

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L'autorità amministrativa con l'ordinanza – ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. ((In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.)) È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Commento

L'art. 20 disciplina le sanzioni accessorie nelle violazioni amministrative, costruendo un sistema articolato che integra la sanzione pecuniaria principale con misure ulteriori di natura interdittiva, ablativa o limitativa di diritti. La norma rappresenta uno strumento importante della funzione preventiva del diritto sanzionatorio: la sola sanzione pecuniaria spesso non sarebbe sufficiente a impedire la prosecuzione della condotta, e occorrono misure incidenti su autorizzazioni, licenze, cose materiali.

Le sanzioni accessorie interdittive

L'autorita amministrativa puo applicare, con l'ordinanza-ingiunzione, sanzioni che le leggi vigenti prevedono come accessorie penali quando consistono nella privazione o sospensione di facolta e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi. Si tratta di interdizioni temporanee, sospensioni di autorizzazioni, revoche di licenze, esclusioni da bandi pubblici. La norma estende al settore amministrativo le accessorie tipicamente penali, applicandole pero con il regime sanzionatorio amministrativo, e quindi senza necessita di processo penale. L'autorita ha discrezionalita sulla loro applicazione, da esercitare secondo i criteri dell'art. 11.

L'efficacia sospensiva dell'opposizione

Le sanzioni accessorie non sono applicabili fino a che e pendente il giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, o fino a che il provvedimento non sia divenuto esecutivo nei casi di connessione con un reato disciplinati dall'art. 24. La regola tutela la posizione del soggetto: una sospensione di licenza o un'interdizione comporterebbero pregiudizi spesso irreversibili, e prima di applicarle e ragionevole attendere la definizione del contenzioso. La norma e di garanzia ed evita che la successiva eventuale conferma in opposizione si rivelasse postuma rispetto a danni gia patiti.

La confisca amministrativa: facoltativa e obbligatoria

L'art. 20 disciplina due regimi distinti di confisca. Quella facoltativa riguarda le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione: l'autorita ha discrezionalita sull'irrogazione, da motivare in relazione alla gravita del fatto e alle finalita preventive. Quella obbligatoria riguarda le cose che sono il prodotto della violazione: l'autorita deve disporla, senza margini di valutazione, purche la cosa appartenga a una delle persone cui e ingiunto il pagamento. La distinzione e importante perche cambia il regime decisionale e i margini di sindacato in opposizione.

Il regime speciale in materia di lavoro e sicurezza

Per le violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni, la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla violazione e delle cose che ne sono il prodotto e sempre obbligatoria. La regola opera anche quando non viene emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, segno della centralita della finalita preventiva. La norma esclude pero la confisca se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione, o se rispetto alla cosa e consentita la messa a norma e questa risulta effettuata.

La confisca delle cose intrinsecamente vietate

L'ultimo comma disciplina la confisca obbligatoria delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per se violazione amministrativa. Si tratta delle cose intrinsecamente vietate, dove la sola disponibilita integra l'illecito. La confisca opera anche in assenza di ordinanza-ingiunzione di pagamento ed e esclusa solo se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione e se la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Tutela del terzo proprietario estraneo

Trasversale a tutte le ipotesi di confisca e la protezione del terzo proprietario estraneo alla violazione. La regola, esplicita per la confisca in materia di lavoro e per quella delle cose intrinsecamente vietate, e considerata dalla giurisprudenza espressione di un principio generale: la confisca non puo aggredire patrimoni di soggetti che non hanno alcuna responsabilita nella violazione e che non abbiano consentito, neppure tacitamente, all'utilizzo illecito della cosa. La prova della estraneita e onere del proprietario.

Domande frequenti

Cosa sono le sanzioni amministrative accessorie?

Sono misure ulteriori rispetto alla sanzione pecuniaria principale: sospensioni di autorizzazioni, revoche di licenze, interdizioni temporanee da attivita, confische. L'autorita le applica secondo i criteri generali dell'art. 11.

Quando opera la confisca obbligatoria?

Per le cose che sono il prodotto della violazione, per le cose intrinsecamente vietate (fabbricazione, uso, porto o detenzione illeciti), e per le violazioni gravi o reiterate in materia di lavoro, sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Le sanzioni accessorie si applicano subito o dopo l'opposizione?

In linea generale non si applicano durante la pendenza del giudizio di opposizione, fino a che il provvedimento non e divenuto esecutivo. La regola tutela il soggetto da pregiudizi irreversibili in attesa della decisione finale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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