Testo dell'articoloVigente
Art. 15 L. 689/1981 – Accertamenti mediante analisi di campioni
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo
14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 15 disciplina una procedura particolare di accertamento delle violazioni amministrative: quella che richiede analisi di campioni. La materia tipica e quella delle violazioni in tema di igiene degli alimenti, controlli ambientali, qualita dei prodotti, dove l'illecito non puo essere constatato visivamente ma richiede esami di laboratorio. La norma costruisce un sistema partecipato, che bilancia le esigenze di rapidita dell'accertamento con il diritto di difesa del soggetto controllato.
La comunicazione dell'esito della prima analisi
Il dirigente del laboratorio che ha eseguito l'analisi deve comunicare all'interessato l'esito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione e formale e deve indicare i dati identificativi del campione, le tecniche utilizzate, i parametri analitici e i risultati. La forma della raccomandata ar e essenziale per garantire la prova della ricezione e per far decorrere correttamente i termini procedurali.
Il diritto alla revisione e il contraddittorio tecnico
Entro quindici giorni dalla comunicazione l'interessato puo chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. E un istituto importantissimo di garanzia: l'analisi diventa una fase contradditoria, in cui il privato puo introdurre un proprio esperto e contestare il risultato di laboratorio. La richiesta va presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni, allegando la comunicazione di esito. L'omissione di questa allegazione e stata talora ritenuta motivo di inammissibilita della richiesta, e la difesa deve quindi curare con attenzione la confezione documentale dell'istanza.
Il preavviso di dieci giorni
Delle operazioni di revisione l'interessato deve essere avvertito almeno dieci giorni prima del loro inizio. Il preavviso consente la concreta partecipazione del consulente tecnico di parte e la possibilita di esercitare il contraddittorio tecnico in modo effettivo. L'omissione del preavviso o la sua riduzione a tempi insufficienti per la nomina del consulente puo determinare la nullita della revisione e quindi dell'accertamento.
Equivalenza alla contestazione
Un punto cruciale e fissato dalla norma: le comunicazioni di esito della prima analisi e della revisione equivalgono alla contestazione di cui all'art. 14, primo comma. Il termine per il pagamento in misura ridotta dell'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, in caso di revisione, dall'esito di questa. La disciplina derogai criteri ordinari della contestazione immediata o della notifica nei novanta giorni, costruendo un binario specifico per gli accertamenti analitici.
Modalita di comunicazione in caso di impossibilita
Quando non e possibile effettuare le comunicazioni con la raccomandata ar, si applicano le disposizioni dell'art. 14 sulla notificazione. La norma garantisce continuita procedimentale: il sistema delle analisi non puo arrestarsi per impossibilita materiale di ricezione, ma deve in ogni caso assicurare la conoscibilita dell'esito da parte dell'interessato.
Disciplina di dettaglio e costi della revisione
L'ultimo periodo rinvia al decreto o alla legge regionale di cui all'art. 17 per la determinazione dei costi della revisione e l'individuazione degli istituti incaricati. La revisione comporta un costo a carico di chi la richiede, ma e una spesa necessaria per esercitare in modo effettivo il diritto di difesa tecnica. In caso di accoglimento della contestazione, le spese sono generalmente recuperabili nell'ambito dell'opposizione successiva.
Casi pratici
Caso 1: revisione richiesta correttamente
Tizio riceve la comunicazione di esito di un'analisi sfavorevole su un campione di prodotto. Entro quindici giorni presenta richiesta di revisione, allegando la comunicazione ricevuta e indicando il proprio consulente tecnico. La revisione si svolge in contraddittorio e l'esito modifica la valutazione iniziale. L'autorita, alla luce del nuovo risultato, archivia la posizione di Tizio.
Caso 2: omissione del preavviso
Caio aveva chiesto la revisione dell'analisi, ma il laboratorio procede senza dare il preavviso di dieci giorni richiesto dall'art. 15. Il consulente di Caio non puo partecipare. In opposizione, Caio eccepisce la nullita della revisione per violazione delle garanzie procedimentali. Il giudice, accertata l'irregolarita, annulla l'accertamento perche la revisione e stata svolta in violazione del contraddittorio tecnico previsto dalla norma.
Domande frequenti
Posso contestare il risultato di un'analisi di laboratorio?
Si. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito puoi chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un tuo consulente tecnico. La richiesta va presentata per iscritto all'organo che ha prelevato i campioni, allegando la comunicazione ricevuta.
Da quando decorre il termine per pagare in misura ridotta dopo un'analisi?
Dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, se ne hai chiesto la revisione, dalla comunicazione dell'esito della revisione. La comunicazione equivale a contestazione e fa partire i termini procedimentali.
Posso assistere alle operazioni di revisione?
Si, tramite il consulente tecnico nominato. L'organo che esegue la revisione deve comunicarti la data almeno dieci giorni prima dell'inizio, in modo che tu possa organizzare la partecipazione del tuo esperto in contraddittorio.