Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 154-bis Codice Privacy – Poteri

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

.

1.

Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all’articolo 25 del Regolamento; b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater.

2.

Il Garante può invitare rappresentanti di un’altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

3.

Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.

4.

In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE , il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

  • L'art. 154-bis del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di coordinamento dell'ordinamento italiano con il Reg. UE 2016/679 (GDPR).
  • La materia originaria (Sviluppo tecnologico) è ora disciplinata dalle corrispondenti disposizioni del GDPR e, in via integrativa, dagli articoli superstiti del Codice (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.).
⚠ Articolo abrogato. Questa disposizione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stata abrogata o non risulta più vigente in seguito all'adeguamento operato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per la disciplina vigente consulta il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo abrogato

L'art. 154-bis del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente sviluppo tecnologico. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.

Domande frequenti

L'art. 154-bis del Codice Privacy è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.

Dove è disciplinata oggi la materia?

Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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