Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 156 Codice Privacy – Ruolo organico e personale

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

1.

All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità .

Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico.

Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un’esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico.

La disposizione di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si applica esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all’ articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 .

3.

Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all’articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento; b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1 , 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ; c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche; d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 , e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.

Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4.

L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.

5.

In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell’ articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , in misura comunque non superiore a trenta unità complessive.

Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell’ articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .

6.

Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7.

Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8.

Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

  • L'art. 156 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di coordinamento dell'ordinamento italiano con il Reg. UE 2016/679 (GDPR).
  • La materia originaria (Ruolo organico e personale) è ora disciplinata dalle corrispondenti disposizioni del GDPR e, in via integrativa, dagli articoli superstiti del Codice (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.).
⚠ Articolo abrogato. Questa disposizione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stata abrogata o non risulta più vigente in seguito all'adeguamento operato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per la disciplina vigente consulta il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo abrogato

L'art. 156 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente ruolo organico e personale. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.

Domande frequenti

L'art. 156 del Codice Privacy è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.

Dove è disciplinata oggi la materia?

Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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