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Art. 2-septies D.Lgs. 196/2003 — Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

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1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante.