Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

In sintesi

  • L'art. 89 GDPR disciplina il trattamento per archiviazione, ricerca, statistica.
  • Garanzie adeguate (par. 1): pseudonimizzazione, minimizzazione, misure tecniche.
  • Deroghe ai diritti (par. 2): accesso, rettifica, limitazione, opposizione per ricerca.
  • Archiviazione (par. 3): deroghe estese, incluso portabilità.
  • In Italia: regole deontologiche del Garante + artt. 100-101 D.Lgs. 196/2003.
  • Coordina con artt. 5, 9, 17, 21, 85: cerniera del sistema.
Indice dei contenuti

Il regime speciale per archivi, ricerca, statistica

L'art. 89 GDPR disciplina il trattamento per finalità di archiviazione di interesse pubblico, ricerca scientifica o storica o fini statistici. Il par. 1 prevede che tale trattamento sia soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità con il GDPR. Le garanzie devono assicurare misure tecniche e organizzative, in particolare per garantire il rispetto del principio di minimizzazione. La logica è: ammettere trattamenti utili a interesse pubblico/scientifico con specifiche garanzie.

Garanzie ex art. 89, par. 1

Le garanzie ex art. 89, par. 1 includono: pseudonimizzazione ove possibile; minimizzazione; misure tecniche e organizzative adeguate; misure che non consentano (o consentano solo in casi limitati) l'identificazione dell'interessato. Il considerando 156 sottolinea che le finalità di ricerca devono essere interpretate in senso ampio: include ricerca fondamentale, applicata, finanziata privatamente, sviluppo tecnologico, dimostrazione, ricerca nell'interesse pubblico in ambito sanitario.

Deroghe ai diritti dell'interessato (par. 2-3)

Il par. 2 prevede deroghe per ricerca scientifica/storica e statistica: gli SM possono prevedere deroghe ai diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), limitazione (art. 18), opposizione (art. 21), nella misura in cui tali diritti rendano impossibile o pregiudichino gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe siano necessarie. Le deroghe sono modulari.

Pseudonimizzazione e minimizzazione

Il par. 3 prevede deroghe analoghe per archiviazione di interesse pubblico, estese anche al diritto di portabilità (art. 20) e al diritto di non essere oggetto di decisioni automatizzate (art. 22, ove rilevante). Le deroghe sono ammesse purché le garanzie ex par. 1 siano in vigore. La logica è di facilitare la ricerca e la conservazione storica senza compromettere la sostanza dei diritti.

In Italia: regole deontologiche e provvedimenti

In Italia, le regole deontologiche e di garanzia per ricerca, archiviazione e statistica sono approvate dal Garante. Includono regole deontologiche per ricerca medica, regole deontologiche per archiviazione (artt. 100-101 D.Lgs. 196/2003), misure di garanzia per uso dati a fini statistici. Il sistema integra GDPR e specificità nazionali. I comitati etici hanno ruolo essenziale nella ricerca medica.

Coordinamento con altri articoli (5, 9, 17, 21, 85)

Il coordinamento con altri articoli è organico: l'art. 5, lett. b) (limitazione delle finalità) prevede compatibilità del riuso per ricerca; l'art. 9, par. 2, lett. j) ammette categorie particolari per ricerca con garanzie ex art. 89; l'art. 17, par. 3, lett. d) esclude diritto all'oblio se necessario per archiviazione/ricerca; l'art. 21, par. 6 limita opposizione per ricerca/statistica con interesse pubblico; l'art. 85 conicilia con espressione accademica e libertà di ricerca. L'art. 89 è cerniera del sistema.

Regola pratica e checklist operativa

Compliance art. 89: (i) DPIA per progetti di ricerca; (ii) consultazione comitato etico; (iii) pseudonimizzazione obbligatoria ove possibile; (iv) regole deontologiche del Garante; (v) integrazione con GDPR su consenso (art. 9, lett. a) o interesse pubblico (lett. j); (vi) documentazione delle deroghe applicate; (vii) trasparenza verso gli interessati.

Accountability e documentazione

Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.

Coordinamento con il Codice Privacy italiano

L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: ricerca medica

Tizio, ricercatore, conduce studio su pazienti. Art. 89: pseudonimizzazione, comitato etico, regole deontologiche del Garante. Deroghe ai diritti se necessario.

Caso 2: Caio: archivio storico

Caio, archivio, conserva documenti con dati personali storici. Art. 89, par. 3: deroghe + garanzie. Limitazioni di accesso, pseudonimizzazione per uso pubblico.

Caso 3: Sempronio: ricerca statistica

Sempronio, ISTAT, raccoglie dati per statistica nazionale. Art. 89: garanzie tecniche, anonimizzazione ove possibile, deroghe ai diritti per esigenze statistiche.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 89 è cerniera. Per ricerca/archiviazione/statistica, regime specifico bilanciato. Per ricerca clinica, comitato etico è prerequisito. Pseudonimizzazione è regola.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 89?

Il trattamento per archiviazione di interesse pubblico, ricerca scientifica/storica, fini statistici. Garanzie e possibili deroghe ai diritti dell'interessato.

Quali garanzie servono?

Pseudonimizzazione ove possibile, minimizzazione, misure tecniche e organizzative, misure che non consentano (o limitino) l'identificazione (par. 1).

Quali deroghe ai diritti?

Per ricerca/statistica: accesso (art. 15), rettifica (16), limitazione (18), opposizione (21). Per archiviazione: anche portabilità (20). Solo se necessario per finalità.

Si applica a ricerca privata?

Sì, il considerando 156 estende a ricerca finanziata privatamente. La nozione di ricerca scientifica è ampia: fondamentale, applicata, sviluppo tecnologico.

Quale ruolo del comitato etico?

Essenziale in ricerca medica e su persone vulnerabili. Valuta DPIA, garanzie, consenso/deroghe. Coordinamento con DPO. In Italia, comitati etici delle strutture sanitarie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.