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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 248 L. Fall. – Esercizio provvisorio
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni dell’art. 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 247 L. Fall. – Delegazione dei creditori→Art. 249 L. Fall. – Giudizi di retrodatazione→Art. 246 L. Fall. – Provvedimenti del giudice delegato→Art. 250 L. Fall. – Accertamento del passivo→Art. 245 L. Fall. – Deposito delle somme riscosse→Art. 251 L. Fall. – Domande tardive e istanze di revocazione→Art. 244 L. Fall. – Sentenza dichiarativa di fallimento→Art. 252 L. Fall. – Liquidazione dell’attivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.