Indice
Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 243 L. Fall. – Rappresentante degli eredi
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall’art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 242 L. Fall. – Disposizione generale→Art. 244 L. Fall. – Sentenza dichiarativa di fallimento→Art. 241 L. Fall. – Riabilitazione→Art. 245 L. Fall. – Deposito delle somme riscosse→Art. 240 L. Fall. – Costituzione di parte civile→Art. 246 L. Fall. – Provvedimenti del giudice delegato→Art. 239 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 247 L. Fall. – Delegazione dei creditori
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.