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Art. 240 L. Fall. – Costituzione di parte civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — procedure pre-CCII pendenti
1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 240 Codice Civile: Contestazione dello stato di figlio
- Articolo 240 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 240 Codice della Strada: Entrata in vigore delle norme del presente codice
- Articolo 240 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento suppletorio
- Articolo 240 Codice di Procedura Penale: Documenti anonimi
- Art. 240 Codice Penale: Confisca
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