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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 217-bis L. Fall. – Esenzioni dai reati di bancarotta
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’ articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell’ articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.