Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 L. Fall. – Associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione
Stesso numero, altri codici
- Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela
- Articolo 77 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 77 Codice del Consumo: Risoluzione del contratto di concessione di credito
- Articolo 77 Codice della Strada: Controlli di conformità al tipo omologato
- Articolo 77 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza del procuratore e dell’institore
- Articolo 77 Codice di Procedura Penale: Capacità processuale della parte civile
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.