Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 L. Fall. – Alimenti al fallito e alla famiglia
Alimenti al fallito e alla famiglia
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 47 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso
- Articolo 47 Codice della Strada: Classificazione dei veicoli
- Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza
- Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiesta<ref>Articolo così modificato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
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