Testo dell'articoloAbrogato
Art. 109 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Requisiti tecnico-professionali
In vigore dal 30/06/2003
maggio 1990, n. 46, art. 3)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37 emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 109 [Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)]. – 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107. 2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.“.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 109 (Requisiti tecnico-professionali), articolo abrogato.
L’articolo è stato espressamente abrogato. La nota di chiusura del Pocket riporta la disposizione abrogativa: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37 emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 109 [Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)]. - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107. 2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.“.».
Perché conservarne traccia
L’articolo non produce più effetti per i nuovi rapporti, ma resta utile per ricostruire il quadro normativo di un cantiere, di un titolo edilizio o di un atto stipulato prima della data di abrogazione. Capita di frequente nei procedimenti di sanatoria, negli accertamenti di conformità (art. 36 e 36-bis TUE) e nelle compravendite di immobili ristrutturati in epoca antecedente.
Dove cercare la disciplina vigente
La materia oggi è regolata, a seconda del tema, dalla normativa di settore subentrata (in particolare il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti tecnologici) e dalle disposizioni successive del TUE che hanno ricondotto a unità i procedimenti edilizi (art. 6, 6-bis, 22, 23 TUE). Per il certificato di agibilità si veda l'art. 24 TUE come riformulato dal D.Lgs. 222/2016.
Cosa fare se trovi un richiamo a questo articolo
Se in una pratica leggi un richiamo a questo articolo, non basta annotarlo come «articolo abrogato»: occorre verificare in quale data l’atto è stato firmato e quale norma fosse in vigore in quel momento. Per le procedure ancora pendenti vale il regime transitorio richiamato dalla disposizione di abrogazione.
Domande frequenti
L’art. 109 TUE è ancora in vigore?
No. Art. 109 del D.P.R. 380/2001 è stato espressamente abrogato. La nota originale del testo riporta: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37 emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 109 [Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)]. - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107. 2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.“.».
Posso ancora applicarlo a una pratica vecchia?
Solo se la pratica è stata avviata o l’atto è stato perfezionato quando l’articolo era ancora in vigore. In quel caso vale il regime allora applicabile, salvo le norme transitorie introdotte dalla disposizione di abrogazione.
Dove trovo la disciplina sostitutiva?
Dipende dal tema. Per gli impianti tecnologici è il D.M. 37/2008. Per l’agibilità il riferimento attuale è l’art. 24 TUE riformato dal D.Lgs. 222/2016. Per i titoli edilizi vanno consultati gli artt. 6, 6-bis, 22, 23 TUE.
Perché la scheda è comunque online?
Il testo viene mantenuto a fini documentali e storici. Aiuta a ricostruire il quadro normativo che era in vigore al momento di un cantiere o di una compravendita risalente.