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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 604 c.p. – Fatto commesso all’estero
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater , 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies , si applicano altresi quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.
In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 603-ter - ter Codice Penale: Pene accessorie(1)→Cod. pen. art. 605 - Articolo 605 Codice Penale: Sequestro di persona→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del l→Art. 603 Codice Penale: Plagio→Art. 605-bis c.p.: Costrizione al matrimonio o all’unione civile→Art. 605-ter c.p.: Induzione al viaggio finalizzato al matrimoni→Art. 605-quater c.p.: Costrizione al matrimonio di persona minor→Art. 602-quater c.p.: Ignoranza dell’età della persona offesa→Articolo 602-ter Codice Penale: Circostanze aggravanti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Applicazione territoriale dei reati contro la libertà personale e contro la volontà della persona al di fuori del territorio italiano quando coinvolgono cittadini italiani.
Ratio
La norma realizza il principio di personalità della legge penale, estendendo la giurisdizione italiana a comportamenti commessi all'estero quando il soggetto attivo è cittadino italiano o il soggetto passivo (vittima) è cittadino italiano. Questo sistema evita vuoti di tutela per persone protette dall'ordinamento italiano, prevenendo fenomeni di 'turismo criminale' (es. cittadini italiani che commettono reati all'estero sfruttando l'assenza di controllo). La limitazione nel caso dello straniero in concorso (richiesta ministeriale e gravità minima) bilancia il principio di sovranità territoriale con la necessità di pena generale.
Analisi
La disposizione si divide in due parti. La prima estende automaticamente le 'disposizioni di questa sezione' (cioè i reati contro la libertà personale artt. 605-608) più i reati sessuali (609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies), in tre ipotesi: fatto commesso all'estero da cittadino italiano; fatto commesso all'estero ai danni di cittadino italiano (indipendentemente da chi lo commette); fatto commesso all'estero da straniero in concorso con cittadino italiano. Per il terzo caso, però, aggiunge due condizioni cumulative: il delitto deve prevedere pena di reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e deve sussistere richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia. Senza richiesta ministeriale, lo straniero rimane impunibile in Italia.
Quando si applica
Esempi concreti: cittadino italiano che sequestra una persona all'estero risponde per sequestro di persona (art. 605) secondo la legge italiana; un italiano che compie violenza sessuale su una donna italiana turista in Egitto è punibile in Italia; un italiano e un egiziano che insieme rapiscono una ragazza italiana a Istanbul rispondono entrambi se il Ministero presenta richiesta; lo stesso egiziano, se avesse agito da solo, non potrebbe essere processato in Italia. La norma tutela anche gli italiani residenti all'estero e i turisti.
Connessioni
Rimandi normativi: art. 605 c.p. (sequestro), artt. 609-bis ss c.p. (reati sessuali), art. 7 c.p. (applicazione della legge nello spazio per cittadini), art. 8 c.p. (cittadinanza), art. 610 c.p. (competenza territoriale). Normativa processuale: art. 10 cpp (competenza per territorio), art. 270 cpp (rimessione al PM per reati all'estero). Rilevanti Convenzioni internazionali: Convenzione ONU contro la Tratta (2000), Protocollo sulla tratta dei minori, Direttiva UE 2011/36 sulla lotta alla tratta di esseri umani.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, cittadino italiano, in viaggio in Marocco incontra Caio (marocchino) e insieme la costringono una giovane donna italiana a contrarre matrimonio forzato (art. 605-bis). Sia Tizio che Caio sono punibili per il delitto di costrizione al matrimonio secondo la legge italiana. Tuttavia, se il Ministero di Grazia e Giustizia non presenta richiesta, Caio rimarrebbe impunibile in Italia per questo fatto, anche se potrebbe essere processato in Marocco secondo le leggi locali. La richiesta ministeriale è obbligatoria.
Caso 2: Sempronio, cittadino italiano, è in trasferta lavorativa in Spagna
Lì sequestra il figlio del suo ex partner italiano (minore) e lo porta via per impossessarsi di lui (art. 605). Commette il reato di sequestro di persona secondo la legge italiana, sebbene il fatto sia avvenuto in territorio spagnolo. Rischia reclusione da tre a dodici anni per sequestro di minore secondo la legge italiana, indipendentemente da quale giudice spagnolo farebbe sul medesimo fatto.
Domande frequenti
Se un italiano commette un reato sessuale all'estero, può essere processato in Italia?
Sì, la legge italiana si applica a qualunque reato sessuale commesso all'estero da un cittadino italiano. Anche se il reato avviene in un Paese estero, rischia comunque una condanna secondo la legge penale italiana.
E se la vittima è straniera e il reo è italiano?
La legge italiana non si applica automaticamente. Occorre che la vittima sia cittadina italiana oppure che si tratti di un reato grave (sequestro, riduzione in schiavitù, tratta). In molti casi, lo straniero dovrebbe ricorrere ai tribunali locali.
Uno straniero in concorso con un italiano commette sempre reato in Italia?
No, lo straniero è punibile in Italia solo se il delitto prevede reclusione di almeno cinque anni nel massimo e il Ministero di Grazia e Giustizia presenta richiesta. Senza richiesta ministeriale, lo straniero non è punibile in Italia.
Come faccio a denunciare un reato commesso all'estero da un italiano?
Puoi denunciare al Ministero di Grazia e Giustizia, al PM presso il Tribunale del luogo di residenza del reo, o alla Polizia Giudiziaria. Il procedimento per reati all'estero seguirà le regole ordinarie di competenza.
Se sono italiano e sequestro una persona all'estero, quale pena rischio?
La medesima prevista dall'articolo 605 c.p., che varia secondo le circostanze (da sei mesi a otto anni in generale, fino a quindici anni se minore, ergastolo se causa la morte). La legge italiana si applica integralmente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate