Testo dell'articoloVigente
Oltre al rifinanziamento principale del Fondo sanitario nazionale, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) dispone decine di interventi puntuali sulla sanità: prevenzione e screening, farmacia dei servizi, monitoraggi e riparti regionali. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 335 — Regioni autorizzate a iscrivere finanziamento sa
- Comma 336 — Efficacia immediata del comma 335 dal giorno di
- Comma 337 — Monitoraggio risorse SSN e riparto unitario
- Comma 339 — Regioni di riferimento per fabbisogni sanitari 2025-2026
- Comma 340 — 238 milioni alla prevenzione collettiva e agli screening del SSN
- Comma 341 — 247 milioni per la prevenzione sanitaria
- Comma 342 — 1 mln annuo per le campagne di comunicazione del
- Comma 348 — +10 mln annui agli Istituti zooprofilattici sperimentali
- Comma 353 — Remunerazione regionale dei servizi della farmacia dei servizi
- Comma 354 — Rendicontazione annuale di Regioni e Province au
- Commi 355-358 — Accordi farmacie SSN e finanziamento sani
- Comma 360 — Incremento del fondo sanitario ex L. 207/2024 da
- Commi 369-372 — Accesso autonomie speciali al fondo sanit
- Comma 390 — Copertura 166 milioni per stop payback regionale
- Comma 395 — Fine sospensione riduzione 5% prezzo medicinali SSN
- Comma 403 — 20 milioni a regioni e province autonome per sanità
- Commi 406-410 — Copertura oneri sanitari, contributi inte
- Comma 411 — Decreto Ministro salute dispositivi e professionisti
- Comma 416 — Avviso esecutivo e iscrizione a ruolo del contri
- Comma 418 — Esenzione contributo AIFA per piccoli fornitori SSN
- Comma 420 — 2 milioni annui 2026-2028 per oncologia pediatrica
- Commi 786-789 — PrEP HIV, crisi industriali Sicilia, azie
- Commi 951-953 — Piano di rientro Abruzzo e fondo screening neonatali
- Comma 954 — Screening patologie inquinamento 2 mln €
- Comma 955 — Screening patologie da inquinamento ambientale
Comma 335 — Regioni autorizzate a iscrivere finanziamento sa
- Disposizione che incide direttamente sulla finanza regionale in materia sanitaria.
- Le Regioni, nelle more dell’assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari di cui all’art. 103, c. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, possono iscrivere a bilancio l’ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti.
- Norma di copertura iscrittiva fino all’assegnazione definitiva, con successivi conguagli.
- Riferimento al decreto-legge Rilancio 2020 e alla legge di conversione L. 17 luglio 2020, n. 77.
- Disposizione coordinata con il comma 336 che ne anticipa l’efficacia al giorno di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
335. Le regioni, nelle more dell’assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari di cui all’ articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l’ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell’assegnazione definitiva.
Comma 336 — Efficacia immediata del comma 335 dal giorno di
- Norma tecnica di entrata in vigore: la disposizione del comma 335 acquista efficacia il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
- Deroga al regime ordinario di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che produce effetti dal 1° gennaio 2026.
- Anticipa al 30 dicembre 2025 l’efficacia della facoltà per le Regioni di iscrivere a bilancio l’ultimo valore annuale assegnato del finanziamento sanitario per emersione lavoratori.
- Finalità: garantire la copertura contabile e la programmazione regionale anche per l’esercizio 2025 in chiusura.
- Si inserisce nella tecnica legislativa delle disposizioni di carattere immediatamente applicativo all’interno delle leggi di bilancio.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 337 — Monitoraggio risorse SSN e riparto unitario
- Rafforzato il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali.
- Obiettivo dichiarato: ridurre gli adempimenti burocratici a carico di regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
- Decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 marzo 2026.
- Procedura: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ex art. 3 D.Lgs. 281/1997.
- Il decreto individuerà le disposizioni normative le cui risorse confluiranno nel riparto complessivo del Servizio sanitario nazionale.
- Resta ferma la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali previste.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.
Comma 339 — Regioni di riferimento per fabbisogni sanitari 2025-2026
- Il comma 339 integra l’art. 27, comma 5-ter, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale.
- Per il calcolo dei fabbisogni sanitari standard delle Regioni a statuto ordinario relativi al 2025 e al 2026 si confermano come benchmark le stesse Regioni già indicate per il 2024.
- La scelta congela la metodologia di riparto del Fondo sanitario nazionale ed evita un nuovo procedimento di individuazione delle regioni di riferimento.
- L’intervento incide sui rapporti finanziari Stato-Regioni e sul riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale (FSN), riducendo il rischio di contenzioso fra Regioni.
- Non sono previsti nuovi oneri: si tratta di una norma procedimentale interna al meccanismo di costi e fabbisogni standard.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
339. All’ articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2024».
Comma 340 — 238 milioni alla prevenzione collettiva e agli screening del SSN
- Il comma 340 destina 238 milioni di euro annui, dal 2026, a una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard per potenziare prevenzione collettiva e sanità pubblica.
- Le risorse sono indirizzate a 16 ambiti specifici: screening oncologici (mammella, colon-retto, polmone), test genomici (ESR1, HRD, NGS), vaccini, screening neonatali e programmi su Parkinson, patologie oculari e reumatologiche.
- Lo screening mammografico viene esteso alle donne 45-49 e 70-74 anni; quello del colon-retto alle persone 70-74 anni.
- L’intervento incide direttamente sui livelli essenziali di assistenza (LEA, art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e sui piani regionali della prevenzione.
- Il finanziamento si colloca nel quadro del federalismo fiscale sanitario delineato dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento: a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni; b) all’estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l’individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione; c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni; d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell’ovaio in stadio avanzato; e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all’ articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , nell’ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma; f) all’incremento del finanziamento previsto dall’ articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale; g) all’avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici; h) all’avvio di programmi per l’accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex; i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità; l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare; m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell’ambito degli screening neonatali per l’individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica; n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson; o) all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile; p) all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell’artrite reumatoide di recente insorgenza.
Comma 341 — 247 milioni per la prevenzione sanitaria
- Stanziamento aggiuntivo di 247 milioni di euro per il 2026 a potenziamento delle misure di prevenzione.
- Copertura: 127 milioni a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 275, della L. 30 dicembre 2024, n. 207; 120 milioni a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard del comma 333.
- Norma sanitaria settoriale, integra il comma 340 della medesima legge.
- Effetti operativi sulle Regioni: ripartizione tramite Conferenza Stato-Regioni.
- Nessun impatto fiscale diretto su imprese o cittadini.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
341. Per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, è destinato all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
Comma 342 — 1 mln annuo per le campagne di comunicazione del
- Autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 per le campagne di comunicazione istituzionale del Ministero della salute sulla prevenzione.
- Risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 340 (altri interventi di prevenzione).
- Copertura: utilizzo delle risorse già destinate agli obiettivi sanitari di rilievo nazionale ex art. 1, commi 34 e 34-bis, l. 662/1996, indicate all’art. 1, comma 275, l. 207/2024.
- Le campagne di prevenzione sono strumento di attuazione dei livelli essenziali di assistenza area «promozione della salute».
- Norma di portata limitata in valore assoluto ma rilevante per l’effettività del Piano nazionale della prevenzione.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , indicate all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
Comma 348 — +10 mln annui agli Istituti zooprofilattici sperimentali
- Incremento di 10 mln annui a decorrere dal 2026 per gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).
- La quota integra il Fondo sanitario nazionale, nella parte destinata al funzionamento degli IZS.
- Finalità: fronteggiare l’aumento dei costi e le emergenze sanitarie ricorrenti.
- Ambiti coperti: sicurezza alimentare, sanità animale, igiene zootecnica.
- Coordinamento con il D.Lgs. 270/1993 sugli IZS e con il Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
348. Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell’ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Comma 353 — Remunerazione regionale dei servizi della farmacia dei servizi
- Il comma 353 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire la remunerazione dei servizi della farmacia dei servizi di cui al comma 351.
- La remunerazione è fissata negli accordi integrativi regionali, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private.
- Si applica nei limiti dell’importo stabilito dal comma 352 e nel rispetto dell’accordo collettivo nazionale ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
- L’intervento è coerente con l’art. 117 Cost. (tutela della salute come materia concorrente) e con la disciplina del SSN.
- I tetti di spesa sono vincolanti per Regioni, ASL e farmacie convenzionate.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell’ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nei limiti dell’importo di cui al comma 352 del presente articolo.
Comma 354 — Rendicontazione annuale di Regioni e Province au
- Il comma 354 obbliga le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a rendicontare annualmente al Ministero della salute l’uso delle risorse e i volumi dei servizi erogati dalle farmacie.
- La rendicontazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno e riguarda l’anno precedente.
- La finalità è la verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi della farmacia dei servizi.
- Si tratta di una clausola di accountability tipica del federalismo sanitario, coerente con l’art. 117 Cost. e con il D.Lgs. 502/1992.
- Il dato rendicontato contribuirà al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l’utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell’anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
Commi 355-358 — Accordi farmacie SSN e finanziamento sani
- Comma 355: riscritte le lettere c-bis) e c-ter) dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 sulla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali delle farmacie convenzionate.
- Accordo collettivo nazionale definisce principi e criteri di remunerazione nei limiti delle risorse vincolate del fabbisogno sanitario nazionale standard.
- Accordi regionali e provinciali fissano modalità, tempi di pagamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle farmacie per i servizi di secondo livello.
- Prestazioni eccedenti il limite di spesa regionale sono a carico del cittadino richiedente.
- Comma 356: decreto MEF-Salute entro il 30 marzo 2026 per modificare le procedure delle prescrizioni dematerializzate nel Sistema TS, con riflessi sui rimborsi.
- Commi 357-358: incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard ex L. 207/2024: da 327 a 412 mln annui (c. 357) e da 285 a 480 mln annui (c. 358) dal 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
355. All’ articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’ articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 , nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»; b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».
356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l’assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 , come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.
357. All’ articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».
358. All’ articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».
Comma 360 — Incremento del fondo sanitario ex L. 207/2024 da
- Il comma 360 incrementa la dotazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- La dotazione passa da 150 a 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (+58 milioni).
- Si tratta di un rifinanziamento orizzontale che non modifica la destinazione del fondo, ma solo il suo ammontare.
- L’intervento si colloca nel quadro del federalismo sanitario e degli equilibri di finanza pubblica.
- L’effetto sulle Regioni dipenderà dai criteri di riparto previsti dalla normativa di riferimento.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
360. All’ articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».
Commi 369-372 — Accesso autonomie speciali al fondo sanit
- Il comma 369 estende l’accesso al fondo ex art. 1, comma 283, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dal 1° gennaio 2026, in deroga alle norme che prevedono il concorso al finanziamento sanitario per le autonomie speciali.
- Il comma 370 attiva la procedura speciale di approvazione di cui all’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972), rendendo opponibile la disposizione alle autonomie locali.
- Il comma 371 estende all’anno 2024, 2025 e 2026 il riferimento temporale del quinto periodo dell’art. 2, comma 67-bis, L. 191/2009, prorogando le misure ivi previste.
- Il comma 372 dispone l’entrata in vigore anticipata del comma 371 alla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
- Il blocco normativo incide sui rapporti finanziari Stato-autonomie speciali in materia sanitaria.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
369. All’ articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».
370. La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
371. All’ articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , al quinto periodo, le parole: «e per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2024, per l’anno 2025 e per l’anno 2026».
372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 390 — Copertura 166 milioni per stop payback regionale
- Quantifica gli oneri di cui al comma 389 in 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
- Copertura a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 275, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- L’intervento non incide sui saldi di finanza pubblica grazie alla rinuncia interna alle risorse già stanziate.
- Trasferimento erariale alle regioni a compensazione del mancato gettito da payback farmaceutico.
- Coordinamento con la disciplina del coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
Comma 395 — Fine sospensione riduzione 5% prezzo medicinali SSN
- Dal 1° gennaio 2026 viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN, ove prevista.
- Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 1, comma 796, lettera g), L. 296/2006 (finanziaria 2007) e art. 1, commi 225 e 227, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- L’effetto pratico è il consolidamento strutturale della riduzione del 5% sul prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN.
- Maggiore certezza per la spesa farmaceutica pubblica e riduzione delle aree di discrezionalità per le aziende farmaceutiche.
- Risparmio atteso a beneficio del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con la cornice complessiva di contenimento della spesa.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e i commi 225 e 227 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sono abrogati.
Comma 403 — 20 milioni a regioni e province autonome per sanità
- Autorizzata spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026 per le finalità del precedente comma 402.
- Riparto tra regioni e province autonome con decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF.
- Previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome.
- Copertura a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 275, L. 207/2024.
- Spesa one-shot 2026, senza proiezione triennale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
403. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
Commi 406-410 — Copertura oneri sanitari, contributi inte
- Pacchetto eterogeneo di disposizioni che chiudono il blocco sanitario della Legge di Bilancio 2026.
- Comma 406: copertura degli oneri del comma 405 sulle risorse degli obiettivi sanitari prioritari (art. 1, comma 275, l. 207/2024).
- Comma 407: contributi annui italiani al Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) e all’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE/WOAH), già Ufficio internazionale delle epizoozie.
- Comma 408: assegnazione annuale dei contributi con decreto del Ministro della salute.
- Comma 409: abrogazione della legge 21 aprile 1977, n. 164, e della legge 22 dicembre 1980, n. 927.
- Comma 410: 20 milioni di euro per il 2026 ad Agenas per il potenziamento dei servizi di telemedicina con dotazione di dispositivi medici ai professionisti sanitari.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , indicate all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
407. A decorrere dall’anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall’Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall’Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.
408. L’assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.
409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164 , e la legge 22 dicembre 1980, n. 927 , sono abrogate.
410. Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l’impiego dei servizi di telemedicina, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell’ articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l’adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
Comma 411 — Decreto Ministro salute dispositivi e professionisti
- Termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della LB 2026 per l’adozione di un decreto del Ministro della salute.
- Proposta di Agenas d’intesa con le Direzioni generali del Ministero della salute.
- Decreto sentito il MEF e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome.
- Individua dispositivi medici e professionisti sanitari interessati dal comma 410.
- Definisce le modalità di assegnazione dei dispositivi medici.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’Agenas d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.
Comma 416 — Avviso esecutivo e iscrizione a ruolo del contri
- L’avviso di accertamento ex comma 413 (contributo straordinario o analoga prestazione) costituisce titolo esecutivo, senza necessità di cartella o successiva intimazione.
- Decorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento integrale, le somme sono affidate in carico all’agente della riscossione.
- Recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (oggi riordinato nel D.Lgs. 33/2025).
- Le somme iscritte includono contributo, interessi e sanzione in misura piena, senza riduzioni per acquiescenza.
- Modello speculare all’art. 29 D.L. 78/2010: avviso esecutivo per tributi erariali, ora esteso alla nuova fattispecie.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
416. L’avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all’agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.
Comma 418 — Esenzione contributo AIFA per piccoli fornitori SSN
- Il comma 418 esonera dal versamento del contributo a favore dell’AIFA le aziende con fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale inferiore a 50.000 euro nell’anno di riferimento.
- L’esonero opera in deroga agli obblighi previsti dall’art. 15, comma 2, lett. h), L. 22 aprile 2021 n. 53, dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 e dall’art. 24 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
- La soglia di 50.000 euro va riferita al singolo periodo d’imposta e ai soli ricavi da forniture dirette al SSN, escludendo le vendite tramite distributori intermedi o privati.
- La misura riduce gli oneri amministrativi per micro fornitori (galenici, piccole officine farmaceutiche, dispositivi di nicchia) senza incidere sui contributi delle big pharma.
- Resta fermo l’obbligo di tracciabilità e rendicontazione del fatturato SSN ai fini del controllo della soglia.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
418. Sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28 , comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 , e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 , le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l’anno di riferimento, a euro 50.000.
Comma 420 — 2 milioni annui 2026-2028 per oncologia pediatrica
- Incremento di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2027-2028.
- Finalità: assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.
- Le risorse alimentano il fondo previsto dall’art. 1, comma 338, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
- Intervento triennale a sostegno della rete oncologica pediatrica nazionale.
- Coinvolge le regioni quali gestori del Servizio Sanitario Regionale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
420. Al fine di assicurare l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all’ articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Commi 786-789 — PrEP HIV, crisi industriali Sicilia, azie
- Comma 786: autorizzata spesa di 1 milione di euro annui dal 2026 per programma di prevenzione HIV con accesso ampliato alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP); riparto alle Regioni con decreto del Ministro della salute entro il 31 marzo 2026, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
- Comma 787: prorogato fino al 31 dicembre 2026 il regime di indennità per i lavoratori siciliani di cui all’art. 1, c. 251 e 251-bis L. 145/2018 in situazioni di crisi industriale complessa, con oneri di 1,332 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
- Comma 788: introdotte le lett. a-bis) e a-ter) all’art. 16, c. 1 L. 157/1992 sulle aziende faunistico-venatorie, riconosciute come impresa individuale o collettiva soggetta a tassa di concessione regionale.
- Comma 789: sostituito l’art. 188-bis, c. 3-bis D.Lgs. 152/2006 sull’iscrizione obbligatoria al Registro elettronico nazionale (RENTRI) per produttori, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
- Quattro misure eterogenee unite dal coordinamento tra Stato, Regioni ed enti territoriali ai sensi degli artt. 117-118 Cost.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
786. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell’HIV, finalizzato ad ampliare l’accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.
787. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all’ articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , che nell’anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018 , la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall’ articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28 , che richiama le disposizioni di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 , fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
788. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento; a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».
789. All’ articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».
Commi 951-953 — Piano di rientro Abruzzo e fondo screening neonatali
- Comma 951: Regione Abruzzo adotta entro il 31 gennaio 2026 il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro sanitario 2026-2028.
- Valutazione di Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti entro il 15 febbraio 2026 con prescrizioni vincolanti.
- Adozione di provvedimenti regionali per l’equilibrio 2025 e coerenza con art. 1, c. 174, L. 311/2004 e art. 2, c. 86, L. 191/2009.
- Comma 952: fondo presso Ministero salute, 0,5 milioni annui per 2026-2027, per nuovi screening neonatali (limite di spesa).
- Comma 953: ripartizione del fondo tra Regioni e Province autonome previa intesa in Conferenza unificata, vincolata a progetti specifici.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
951. Al fine di perseguire il miglioramento dell’assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell’approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , la regione provvede all’adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l’equilibrio sull’anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
952. Al fine di consentire la sperimentazione, l’organizzazione e l’implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.
953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L’attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell’elenco di cui all’ articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 .
Comma 954 — Screening patologie inquinamento 2 mln €
- Autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027.
- Finalità: realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all’inquinamento ambientale.
- Obiettivo dichiarato: potenziamento della prevenzione sanitaria e della diagnosi precoce.
- Norma di principio: gli aspetti operativi sono demandati al decreto attuativo del successivo comma 956.
- Intervento coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con la programmazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all’inquinamento ambientale.
Comma 955 — Screening patologie da inquinamento ambientale
- Definita la finalità dello screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale.
- Obiettivo: individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti.
- Valutazione di interventi di prevenzione mirati con particolare riferimento ai Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN).
- Approccio fondato sul rapporto causa-effetto tra fonti di esposizione ambientale ed eccessi di mortalità.
- La norma definisce il quadro programmatico; restano da individuare con atti successivi le modalità operative, gli enti attuatori e le risorse finanziarie.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
955. Lo screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.