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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 95 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 726 del codice penale nella parte in cui prevedeva una sanzione pecuniaria del tutto sproporzionata rispetto alla gravita del fatto.

Di cosa si tratta

L’art. 726 del codice penale, dopo una riforma di depenalizzazione del 2016, prevedeva per un certo illecito una sanzione amministrativa pecuniaria di importo elevato, da 5.000 a 10.000 euro. Il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato la questione di costituzionalita, ritenendo questa cornice sanzionatoria irragionevole e sproporzionata rispetto alla scarsa gravita della condotta punita. Il problema della proporzionalita delle sanzioni e centrale: una pena o una sanzione amministrativa deve essere adeguata al disvalore del fatto, perche un importo eccessivo per una condotta lieve si traduce in un trattamento irragionevole. La Corte ha dovuto stabilire se l’importo previsto rispettasse il principio di proporzionalita, confrontandolo con quello originariamente stabilito dalla norma.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 726 del codice penale, come sostituito dall’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza e proporzionalita), sollevato dal Giudice di pace di Sondrio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 726 del codice penale, come sostituito dal decreto legislativo n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziche “da euro 51 a euro 309”. La cornice sanzionatoria viene cosi ricondotta a quella, assai piu contenuta, originariamente prevista.

Il principio

La sanzione deve essere proporzionata alla gravita del fatto: una pena pecuniaria manifestamente eccessiva rispetto al disvalore della condotta viola il principio di ragionevolezza dell’art. 3 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa cambia con questa sentenza?

L’importo della sanzione amministrativa viene riportato alla misura originaria, da 51 a 309 euro, ritenuta proporzionata, anziche da 5.000 a 10.000 euro.

Perche una sanzione troppo alta e incostituzionale?

Perche il principio di ragionevolezza impone che la risposta sanzionatoria sia adeguata alla gravita del fatto: un importo sproporzionato e irragionevole e quindi illegittimo.

La Corte puo stabilire l’importo corretto?

In questo caso la Corte ha individuato un parametro gia presente nell’ordinamento, ripristinando la misura originaria della sanzione, senza inventarne una nuova.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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