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La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la sentenza n. 115/2001 ha già stabilito che non è irragionevole omettere un’iniziativa probatoria del PM nel giudizio abbreviato. La disposizione che consente all’imputato di richiedere il rito abbreviato anche in presenza di rinnovazione dibattimentale chiesta dal PM in appello è coerente con i principi del giusto processo.

Di cosa si tratta

La Corte di assise di appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 (conv. l. n. 144/2000), che consente all’imputato, nel giudizio di appello, di chiedere il rito abbreviato anche quando la rinnovazione del dibattimento era stata disposta su richiesta del pubblico ministero. Il rimettente riteneva che ciò privasse il PM del diritto di assumere una prova già ammessa.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è l’art. 4-ter, commi 2 e 3, lett. b), del d.l. n. 82/2000. Il parametro è l’art. 111, secondo comma, Cost. (parità delle parti). Il giudice rimettente è la Corte di assise di appello di Lecce.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la sentenza n. 115/2001 ha già chiarito che non è irragionevole la mancata attribuzione al PM di un’iniziativa probatoria nel giudizio abbreviato, e che il rito à premiale implica di per sé la rinuncia ad alcune facoltà processuali da parte di tutti i soggetti.

Il principio

Il rito abbreviato è un rito premiale che comporta rinunce processuali: la scelta dell’imputato di accedere al rito riduce le facoltà istruttorie di tutte le parti, incluso il PM. Questa limitazione non è irragionevole né viola il principio di parità delle parti ex art. 111, secondo comma, Cost.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio abbreviato?

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento: l’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti delle indagini, senza dibattimento, in cambio di una riduzione della pena (un terzo nel caso di condanna).

Cosa significa «rinnovazione del dibattimento» in appello?

In appello, la rinnovazione del dibattimento è l’eccezione: di norma la Corte d’appello decide sulle carte. La rinnovazione può essere disposta d’ufficio o su richiesta di parte quando è assolutamente necessaria per decidere. Nel caso in esame era il PM a chiederla.

Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?

Perché aveva già affrontato la questione di fondo nella sentenza n. 115/2001: il legislatore ha la discrezionalità di modulare le facoltà processuali nel rito abbreviato, e la mancata previsione di un’iniziativa probatoria del PM non è irragionevole.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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