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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che limita il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero ai soli centri di altissima specializzazione, escludendo le strutture ordinarie estere anche nei casi di urgenza assoluta. La legge n. 595/1985, come interpretata dalla Corte di cassazione, non viola gli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Una cittadina italiana, durante un soggiorno in Messico, aveva dovuto subire un ricovero d’urgenza con intervento di tracheotomia a causa di un edema polmonare. Al rientro in Italia aveva chiesto alla ASL competente il rimborso delle spese sostenute. La domanda era stata respinta perché la legge n. 595/1985 consente il rimborso delle prestazioni sanitarie ottenute all’estero solo se erogate da «centri di altissima specializzazione» per prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia, categoria nella quale non rientrava la struttura messicana.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge n. 595/1985, come integrato dai dd.mm. del 1989 e del 1993, nella parte in cui non consente il rimborso per prestazioni sanitarie urgenti ottenute all’estero in strutture non classificate come «centri di altissima specializzazione», anche quando quelle prestazioni fossero l’unica possibilità per evitare un danno grave e irreversibile alla salute. I parametri erano gli artt. 3 e 32 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il sistema normativo vigente già prevedeva, attraverso una lettura sistematica della disciplina, la possibilità di rimborso in caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza per cittadini italiani già all’estero, a prescindere dalla natura del centro. L’interpretazione restrittiva adottata dalla Cassazione rimettente non era l’unica possibile; pertanto, non vi era un vizio di incostituzionalità della norma in sé.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è dichiarata non fondata quando la norma censurata ammette un’interpretazione costituzionalmente orientata che supera il dubbio sollevato. Se la disciplina può essere letta in modo da garantire il diritto alla salute (art. 32 Cost.) anche nei casi di urgenza assoluta all’estero, non occorre dichiararne l’incostituzionalità.
Domande e risposte
Un italiano che si ammala urgentemente all’estero può ottenere il rimborso dal SSN?
Sì, in caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza per cittadini già presenti all’estero, il sistema normativo (d.m. 3 novembre 1989, art. 7) consente il rimborso anche senza previa autorizzazione e anche se la struttura non è un centro di altissima specializzazione.
Cosa sono i «centri di altissima specializzazione» ai fini del rimborso?
Sono strutture sanitarie estere di eccellenza in settori specifici dove le prestazioni non sono ottenibili in Italia, individuate da un elenco ministeriale. Il rimborso ordinario è riservato alle prestazioni erogate da tali centri su autorizzazione preventiva.
Perché la questione era stata sollevata dalla Cassazione e non da un TAR?
Perché la controversia riguardava il rapporto tra la cittadina e la ASL (un rapporto di lavoro pubblico, all’epoca di competenza del giudice ordinario) e la Cassazione, investita del ricorso in ultima istanza, aveva ritenuto che la norma applicabile fosse costituzionalmente dubbia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza nel trattamento sanitario
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamentale diritto individuale
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