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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d, in riferimento agli artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost. sollevata dal Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Di cosa si tratta
Con ordinanza n. 176 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 116 del d promossa dal Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.
La questione di legittimità costituzionale
È impugnato art. 116 del d, in riferimento agli artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale di art. 116 del d in riferimento a artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 176/2006?
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 116 del d.
Qual è la norma oggetto del giudizio?
La norma sottoposta al giudizio è art. 116 del d, censurata in riferimento a artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost..
Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?
Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.
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