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Con l’ordinanza n. 35/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla mancata previsione di un’attenuante per la rapina di lieve entità.
Di cosa si tratta
Il caso nasce da un episodio concreto: la sottrazione di alcuni detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, qualificata come rapina impropria. Il giudice dell’udienza preliminare di Palermo riteneva sproporzionata la pena prevista per la rapina rispetto alla modestia del fatto, e chiedeva alla Corte di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità, sul modello di quanto previsto per altri reati. Il tema è quello della proporzionalità della pena: per la rapina, anche nelle forme meno gravi, la cornice edittale è elevata, e il giudice lamentava l’impossibilità di adeguarla a fatti di scarso disvalore. La Corte era chiamata a valutare se spettasse a lei o al legislatore introdurre una simile attenuante.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 628 del codice penale (rapina), nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’introduzione di un’attenuante per la rapina di lieve entità avrebbe richiesto una scelta di politica criminale rimessa al legislatore, con la definizione di presupposti e limiti che la Corte non può determinare in via sostitutiva.
Il principio
La scelta di prevedere o meno un’attenuante per i fatti di lieve entità di un reato è espressione di discrezionalità legislativa in materia di politica criminale: la Corte non può sostituirsi al legislatore creando una nuova circostanza attenuante.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice di Palermo?
Di introdurre per la rapina un’attenuante per i fatti di lieve entità, così da poter ridurre la pena nei casi di modesto disvalore.
Perché la Corte non ha potuto accogliere la richiesta?
Perché creare una nuova attenuante, con presupposti e limiti, è una scelta di politica criminale che spetta al legislatore.
La pena per la rapina lieve resta invariata?
Sì: in assenza di un intervento del legislatore, continua ad applicarsi la cornice di pena ordinaria prevista per la rapina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena, commi primo e terzo
Vedi anche
- Art. 27 della Costituzione — responsabilità penale e funzione della pena
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.