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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla «normativa sul procedimento monitorio» sollevata dal Tribunale di Viterbo, perché l’ordinanza di rimessione non identificava con precisione le norme impugnate e la motivazione era del tutto carente.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Montefiascone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio» (verosimilmente gli artt. 459-464 c.p.p. sul procedimento per decreto penale) in riferimento all’art. 111 della Costituzione sul giusto processo. Tuttavia l’ordinanza era gravemente lacunosa nella motivazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, aveva sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.), limitandosi a affermare che la questione «appare non manifestamente infondata» senza alcun ulteriore sviluppo argomentativo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice a quo non aveva indicato con precisione le specifiche norme del codice di rito che intendeva impugnare, si era limitato a citare la «normativa» in modo generico, e non aveva motivato in alcun modo in che termini il procedimento per decreto penale violasse l’art. 111 Cost.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale che non indichi la norma specifica impugnata — limitandosi a un riferimento generico alla «normativa» — e che non contenga alcuna argomentazione sulla non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile. L’onere di motivazione gravante sul giudice rimettente è requisito di ammissibilità irrinunciabile.
Domande e risposte
Come funziona il procedimento per decreto penale?
Il procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.) è un rito speciale in cui il pubblico ministero chiede al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria, senza udienza dibattimentale. L’imputato può fare opposizione, ottenendo così un processo ordinario.
Perché il procedimento per decreto è stato ritenuto in tensione con l’art. 111 Cost.?
L’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nella formazione della prova. Il procedimento per decreto si svolge senza contraddittorio preventivo, ma la Corte ha in precedenza ritenuto il rito costituzionalmente legittimo in ragione della possibilità di opposizione che garantisce comunque l’accesso al dibattimento.
Quali sono i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione?
L’ordinanza deve: indicare la norma di legge impugnata con precisione; indicare il parametro costituzionale; motivare la rilevanza nel giudizio a quo; motivare la non manifesta infondatezza. La mancanza di uno di questi elementi, se grave, comporta l’inammissibilità della questione.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
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