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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte dello Stato, dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2015 in materia di organizzazione amministrativa regionale.
Di cosa si tratta
Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali che ritiene incostituzionali. Se però la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso, il giudizio davanti alla Corte si chiude senza una decisione nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — tipicamente per rinuncia al ricorso a seguito di modifiche normative regionali — la Corte dichiara l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione del processo?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché sono venuti meno i presupposti per proseguirlo.
Chi aveva promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva impugnato in via principale una legge della Regione Basilicata.
La norma regionale è stata dichiarata legittima o illegittima?
Nessuna delle due: con l’estinzione la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma.
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