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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni promosse dalla Regione siciliana contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che, riducendo l’aliquota IRES e ampliando deducibilità, incidevano sul gettito spettante alla Regione.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana gode di una particolare autonomia finanziaria fissata dal proprio statuto speciale. Misure statali che riducono il prelievo fiscale (come l’abbassamento dell’aliquota IRES) possono ridurre indirettamente le entrate che affluiscono alla Regione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68, 69 e 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto regionale (regio decreto legislativo n. 455 del 1946), alle relative norme di attuazione e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 61 e 67 e alle altre disposizioni della legge di stabilità 2016 impugnate dalla Regione siciliana.
Il principio
Le manovre statali di politica fiscale che riducono in modo generale il prelievo, pur incidendo sul gettito regionale, non violano di per sé l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale né il principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Che cos’è l’IRES?
È l’imposta sul reddito delle società; la legge di stabilità 2016 ne ha ridotto l’aliquota dal 27,5 al 24 per cento.
Perché la Sicilia aveva impugnato le norme?
Perché riteneva che la riduzione del prelievo statale comprimesse, senza concertazione, il gettito spettante alla Regione in base allo statuto speciale.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate le questioni: le misure fiscali generali dello Stato non ledono l’autonomia finanziaria statutaria della Regione.
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