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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997 in materia di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie: la norma che impone di presentare la domanda entro tre anni dalla vaccinazione è ragionevole e non viola i diritti dei danneggiati.
Di cosa si tratta
La legge n. 210/1992 prevede un indennizzo per chi subisce danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. La legge n. 238/1997 ha stabilito che, per chi aveva già subito il danno all’entrata in vigore della legge n. 210/1992, la domanda doveva essere presentata entro tre anni da tale data. Il Tribunale di Modica contestava la congruenza di questo termine.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui fissava un termine triennale di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo da parte di chi aveva già riportato il danno alla vaccinazione prima della legge del 1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il termine triennale è ragionevole e proporzionato; è giustificato da esigenze di certezza giuridica e dalla necessità di definire il beneficio in tempi certi. La norma non viola il diritto alla salute né il principio di uguaglianza, atteso che è coerente con i tempi di conoscibilità del danno da vaccinazione.
Il principio
Il legislatore può fissare termini di decadenza per la presentazione di domande di indennizzo, anche per danni già verificati al momento dell’entrata in vigore della legge, purché il termine sia ragionevole e il soggetto abbia avuto congrua possibilità di avanzare la richiesta. Un termine triennale dal momento in cui la legge previde l’indennizzo è compatibile con la Costituzione.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria?
Chi ha subito lesioni o infermità permanenti di tipo irreversibile conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, ai sensi della legge n. 210/1992. L’indennizzo è diverso dal risarcimento del danno: è una prestazione di solidarietà sociale.
Cosa succede se il termine di decadenza è scaduto?
La domanda di indennizzo non è più ammissibile se presentata oltre il termine previsto dalla legge. La Corte ha ritenuto che il termine triennale fosse sufficiente per consentire ai soggetti danneggiati di avanzare la richiesta.
Indennizzo e risarcimento del danno da vaccinazione sono la stessa cosa?
No. L’indennizzo è una prestazione prevista dalla legge n. 210/1992, di natura solidaristica, indipendente dalla colpa. Il risarcimento del danno richiede invece l’accertamento di una responsabilità (del medico, della struttura sanitaria, del produttore del vaccino) in sede civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
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