Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997 in materia di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie: la norma che impone di presentare la domanda entro tre anni dalla vaccinazione è ragionevole e non viola i diritti dei danneggiati.

Di cosa si tratta

La legge n. 210/1992 prevede un indennizzo per chi subisce danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. La legge n. 238/1997 ha stabilito che, per chi aveva già subito il danno all’entrata in vigore della legge n. 210/1992, la domanda doveva essere presentata entro tre anni da tale data. Il Tribunale di Modica contestava la congruenza di questo termine.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui fissava un termine triennale di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo da parte di chi aveva già riportato il danno alla vaccinazione prima della legge del 1992.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il termine triennale è ragionevole e proporzionato; è giustificato da esigenze di certezza giuridica e dalla necessità di definire il beneficio in tempi certi. La norma non viola il diritto alla salute né il principio di uguaglianza, atteso che è coerente con i tempi di conoscibilità del danno da vaccinazione.

Il principio

Il legislatore può fissare termini di decadenza per la presentazione di domande di indennizzo, anche per danni già verificati al momento dell’entrata in vigore della legge, purché il termine sia ragionevole e il soggetto abbia avuto congrua possibilità di avanzare la richiesta. Un termine triennale dal momento in cui la legge previde l’indennizzo è compatibile con la Costituzione.

Domande e risposte

Chi ha diritto all’indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria?

Chi ha subito lesioni o infermità permanenti di tipo irreversibile conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, ai sensi della legge n. 210/1992. L’indennizzo è diverso dal risarcimento del danno: è una prestazione di solidarietà sociale.

Cosa succede se il termine di decadenza è scaduto?

La domanda di indennizzo non è più ammissibile se presentata oltre il termine previsto dalla legge. La Corte ha ritenuto che il termine triennale fosse sufficiente per consentire ai soggetti danneggiati di avanzare la richiesta.

Indennizzo e risarcimento del danno da vaccinazione sono la stessa cosa?

No. L’indennizzo è una prestazione prevista dalla legge n. 210/1992, di natura solidaristica, indipendente dalla colpa. Il risarcimento del danno richiede invece l’accertamento di una responsabilità (del medico, della struttura sanitaria, del produttore del vaccino) in sede civile.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.