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La norma che non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace non viola la Costituzione. La Corte dichiara non fondata la prima questione e manifestamente inammissibile la seconda relativa al regime transitorio della legge Pecorella n. 46 del 2006.

Di cosa si tratta

La legge n. 46 del 2006 (cosiddetta legge Pecorella) aveva introdotto limitazioni al diritto del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. In particolare, aveva modificato il rito davanti al giudice di pace escludendo l’appello del p.m. avverso le sentenze assolutorie. La Corte di cassazione aveva sollevato questione per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 9, comma 2: la scelta del legislatore di non consentire al p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace non è irragionevole o in contrasto con il principio del giusto processo. Dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 2 (regime transitorio), per difetto di rilevanza.

Il principio

Il principio del giusto processo e del contraddittorio (art. 111 Cost.) non impone che il pubblico ministero abbia sempre la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento; il legislatore può disciplinare diversamente i mezzi di impugnazione nei diversi riti processuali.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge Pecorella?

La legge n. 46 del 2006 aveva eliminato la facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento davanti al tribunale, modificando anche il rito del giudice di pace. Era stata poi parzialmente dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 26 del 2007.

Il p.m. può sempre appellare le sentenze assolutorie?

Non necessariamente: spetta al legislatore disciplinare il regime delle impugnazioni. Secondo la Corte, limitare l’appello del p.m. nel rito del giudice di pace non viola la Costituzione.

Cosa significa «manifesta inammissibilità» della seconda questione?

La questione sull’art. 10 (regime transitorio) era inammissibile perché il rimettente non aveva dimostrato che quella norma fosse applicabile nel giudizio a quo, mancando il requisito della rilevanza.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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