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Il Tribunale di Ancona aveva impugnato le norme del codice penale sull’imputabilità (artt. 85, 88, 89 e 90 c.p.), sostenendo che si fondassero su una nozione di infermità di mente ormai superata dalla scienza psichiatrica moderna. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la questione era formulata prima ancora di accertare se l’imputato soffrisse effettivamente di disturbi mentali al momento del fatto.
Di cosa si tratta
Gli artt. 85–90 del codice penale del 1930 regolano l’imputabilità: la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La tradizione giurisprudenziale escludeva dall’area delle “infermità” rilevanti le nevrosi e i disturbi della personalità, ammettendo solo le psicosi con base organica. Il rimettente sosteneva che tale distinzione fosse ormai “desueta” e scientificamente infondata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ancona, sezione di Fabriano, ha impugnato gli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, sostenendo che la nozione di infermità mentale utilizzata dal diritto vivente fosse irragionevole per essere fondata su presupposti scientifici superati.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: la questione era stata sollevata prima ancora di aver stabilito se l’imputato presentasse disturbi mentali al momento del fatto. La rilevanza era quindi puramente ipotetica e meramente eventuale: se l’accertamento avesse escluso qualsiasi disturbo, o avesse accertato una patologia riconducibile al novero già stabilito (psicosi conclamata), il quesito di costituzionalità non avrebbe avuto rilievo.
Il principio
Una questione di costituzionalità è inammissibile per rilevanza ipotetica se viene sollevata prima di accertare se la norma impugnata si applichi in concreto. Il giudice non può anticipare il giudizio di costituzionalità a una fase preliminare in cui non sa ancora se la norma stessa entrerà in gioco.
Domande e risposte
Cosa si intende per “imputabilità” nel codice penale?
L’imputabilità (art. 85 c.p.) è la capacità di intendere (comprendere il significato delle proprie azioni) e di volere (determinarsi in base a tale comprensione). Chi è totalmente incapace (art. 88 c.p.) non è punibile; chi lo è parzialmente (art. 89 c.p.) ha la pena ridotta.
Perché il rimettente sosteneva che la nozione fosse superata dalla scienza?
La psichiatria contemporanea ha abbandonato la distinzione rigida tra malattie “a base organica” (psicosi) e disturbi “funzionali” (nevrosi), riconoscendo che tutti i disturbi mentali hanno una componente biologica. La giurisprudenza dominante, restando ancorata ai criteri del 1930, escludeva i disturbi di personalità dall’area delle infermità rilevanti.
La questione è stata poi affrontata dalla Corte di Cassazione?
Sì: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9163/2005, caso Raso) hanno poi affermato che anche i gravi disturbi della personalità possono essere considerati “infermità” ai sensi degli artt. 88–89 c.p., evolvendo l’orientamento precedente senza bisogno di un intervento legislativo o costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la presunta obsolescenza della nozione legale di infermità
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, invocato per l’impossibilità di motivare razionalmente in base a una nozione scientificamente superata
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