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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

Di cosa si tratta

Con sentenza n. 172 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 promossa dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

La questione di legittimità costituzionale

È impugnato art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, su ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione inammissibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

Domande e risposte

Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 172/2006?

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003.

Qual è la norma oggetto del giudizio?

La norma sottoposta al giudizio è art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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