Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Di cosa si tratta
Con sentenza n. 172 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 promossa dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.
La questione di legittimità costituzionale
È impugnato art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, su ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 172/2006?
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003.
Qual è la norma oggetto del giudizio?
La norma sottoposta al giudizio è art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, censurata in riferimento a parametri costituzionali.
Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?
Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.