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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 193, commi 1, 2 e 3, del Codice della strada relativo alle sanzioni per la circolazione senza assicurazione obbligatoria. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio di opposizione pendente.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per circolazione senza assicurazione r.c. auto, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 193, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003 convertito in legge n. 214/2003, che prevede sanzioni elevate per chi circola senza copertura assicurativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 193 CdS senza però chiarire adeguatamente a quale delle disposizioni impugnate (commi 1, 2 o 3) facesse riferimento nel caso concreto, né quale fosse il parametro costituzionale rilevante nella fattispecie concreta del giudizio di opposizione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione. L’ordinanza di rimessione non precisava quale sanzione specifica fosse contestata nel giudizio principale, né illustrava il nesso tra la questione di legittimità e la decisione da adottare nel caso concreto.

Il principio

Il giudice rimettente deve specificare con precisione quale disposizione normativa sia concretamente applicabile nel giudizio a quo. Quando l’impugnazione riguarda una norma articolata in più commi, l’ordinanza deve indicare quale o quali commi vengano in rilievo nel caso concreto, pena la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.

Domande e risposte

Quali sono le sanzioni per la circolazione senza assicurazione?

L’art. 193 CdS prevede una sanzione pecuniaria molto elevata (dopo le modifiche del 2003: da euro 779 a euro 3.119), il fermo amministrativo del veicolo e, in caso di recidiva, la confisca del mezzo. Si tratta di una delle sanzioni più severe del Codice della strada.

La mancanza di assicurazione è una violazione penale o amministrativa?

La circolazione senza assicurazione r.c. auto è una violazione amministrativa, non penale. Le sanzioni sono esclusivamente pecuniarie e accessorie (fermo/confisca del mezzo). Non comporta arresto né procedimento penale, anche se la guida senza copertura in caso di sinistro espone a conseguenze civili molto gravi.

Chi paga la sanzione in caso di veicolo altrui?

La sanzione è a carico del conducente e, in solido, del proprietario del veicolo. Se il veicolo appartiene a terzi, entrambi possono essere chiamati a rispondere della violazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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