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Categoria: Società a partecipazione pubblica

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016): costituzione, gestione, crisi e dismissione delle partecipazioni pubbliche, articolo per articolo.

  • Art. 25 D.Lgs. 175/2016 — Disposizioni in materia di personale

    Art. 25 D.Lgs. 175/2016 — Disposizioni in materia di personale

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

    2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

    3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati

  • Art. 26 D.Lgs. 175/2016 — Altre disposizioni transitorie

    Art. 26 D.Lgs. 175/2016 — Altre disposizioni transitorie

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

    2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea.

    3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

    4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

    5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

    6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’ articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6.

    7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

    8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

    9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

    10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

    11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

    12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’ articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20. 12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 D.Lgs. 175/2016 — Coordinamento con la legislazione vigente

    Art. 27 D.Lgs. 175/2016 — Coordinamento con la legislazione vigente

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. All’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»; b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

    2. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»; b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»; c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse. 2-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2-ter. All’ articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 D.Lgs. 175/2016 — Abrogazioni

    Art. 28 D.Lgs. 175/2016 — Abrogazioni

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Sono abrogati: a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) l’ articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; c) l’ articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239; d) l’ articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) l’ articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) l’articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; g) l’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; h) l’ articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l) l’ articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; m) l’ articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; n) l’ articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; o) l’ articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo; p) l’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole “e dal terzo” del secondo periodo; q) l’articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; r) l’ articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; s) l’articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; t) l’ articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) l’ articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; v) l’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando