Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Spiegazione
Vieta alla società a responsabilità limitata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la S.r.l. può acquistare o accettare in garanzia quote proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. È un divieto assoluto, senza le eccezioni previste per la s.p.a.
Come funziona e quando si applica
La norma tutela l’integrità del capitale sociale e i creditori, impedendo che la società «finanzi» l’acquisto di se stessa svuotando le proprie risorse. A differenza della s.p.a. (artt. 2357 ss.), per la S.r.l. il divieto non ammette deroghe.
Esempio pratico
Una S.r.l. non può usare la propria cassa per comprare le quote di un socio uscente, né garantire il prestito che un terzo accende per acquistarle.
Domande frequenti
Una S.r.l. può acquistare quote proprie?
No: l’art. 2474 lo vieta in modo assoluto, così come accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto.
Vale lo stesso divieto per le S.p.A.?
No: la s.p.a. può acquistare azioni proprie entro limiti e condizioni di legge (artt. 2357 ss.).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.