Art. 816-bis c.p.c. – Svolgimento del procedimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore
all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua
dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del
giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in
ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti
possibilità di difesa.
Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la
procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la
determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere
destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua
impugnazione
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le
ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di
provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
