Autore: Andrea Marton

  • Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento

    Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento

    Art. 816-bis c.p.c. – Svolgimento del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore

    all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua

    dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del

    giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in

    ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti

    possibilità di difesa.

    Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la

    procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la

    determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere

    destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua

    impugnazione

    Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le

    ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

    Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di

    provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

  • Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento

    Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento

    Art. 816 c.p.c. – Sede dell’arbitrato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.

    Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.

    Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.

  • Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri

    Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri

    Art. 815 c.p.c. – Ricusazione degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Un arbitro può essere ricusato:

    1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

    2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

    3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

    4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

    5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

    6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

    6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro.

    Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

    La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

    Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense.

    La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri.

    Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

  • Art. 29 c.p.c.: Forma ed effetti dell’accordo delle parti

    Art. 29 c.p.c.: Forma ed effetti dell’accordo delle parti

    Art. 29 c.p.c. – Forma ed effetti dell’accordo delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

    L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

  • Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto

    Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto

    Art. 30 c.p.c. – Foro del domicilio eletto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

  • Articolo 814 Codice di Procedura Civile: Diritti degli arbitri

    Articolo 814 Codice di Procedura Civile: Diritti degli arbitri

    Art. 814 c.p.c. – Diritti degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

    Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

    L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.

  • Art. 813-ter c.p.c.: Responsabilità degli arbitri

    Art. 813-ter c.p.c.: Responsabilità degli arbitri

    Art. 813-ter c.p.c. – Responsabilità degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:

    1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;

    2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.

    Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

    L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

    Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta.

    Se la responsabilita non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compensò convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

    Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.

    Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

  • Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri

    Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri

    Art. 813-bis c.p.c. – Decadenza degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.

  • Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbitri

    Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbitri

    Art. 813 c.p.c. – Accettazione degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

    In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.

    Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

  • Articolo 812 Codice di Procedura Civile: Incapacità di essere arbitro

    Articolo 812 Codice di Procedura Civile: Incapacità di essere arbitro

    Art. 812 c.p.c. – Incapacità di essere arbitro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.

  • Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri

    Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri

    Art. 811 c.p.c. – Sostituzione di arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato.

    Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

  • Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione

    Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione

    Art. 35 c.p.c. – Eccezione di compensazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.