Autore: Andrea Marton

  • Articolo 109 Codice del Consumo: Sorveglianza del mercato

    Articolo 109 Codice del Consumo: Sorveglianza del mercato

    Art. 109 Cod. Consumo – Sorveglianza del mercato

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

    **a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

    **b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

    **c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.

    **2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

    **3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

    **4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 110 Cod.Cons.: Notificazione e scambio di informazioni

    Art. 110 Cod.Cons.: Notificazione e scambio di informazioni

    Art. 110 Cod. Consumo – Notificazione e scambio di informazioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

    *2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.

    *3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

    *4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.

    *5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. Èfatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

    *6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

    *7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

  • Articolo 111 Codice del Consumo: Responsabilità del produttore

    Articolo 111 Codice del Consumo: Responsabilità del produttore

    Art. 111 Cod. Consumo – Responsabilità del produttore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

  • Articolo 112 Codice del Consumo: Sanzioni

    Articolo 112 Codice del Consumo: Sanzioni

    Art. 112 Cod. Consumo – Sanzioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

    *2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

    *3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

    *4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

    *5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

  • Art. 113 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 113 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 113 Cod. Consumo – Rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

    *2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

  • Articolo 114 Codice del Consumo: Responsabilità del produttore

    Articolo 114 Codice del Consumo: Responsabilità del produttore

    Art. 114 Cod. Consumo – Responsabilità del produttore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

  • Articolo 115 Codice del Consumo: Prodotto

    Articolo 115 Codice del Consumo: Prodotto

    Art. 115 Cod. Consumo – Prodotto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

    *2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

  • Articolo 116 Codice del Consumo: Responsabilità del fornitore

    Articolo 116 Codice del Consumo: Responsabilità del fornitore

    Art. 116 Cod. Consumo – Responsabilità del fornitore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

    *2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

    *3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

    *4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

    *5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

    *6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

  • Articolo 117 Codice del Consumo: Prodotto difettoso

    Articolo 117 Codice del Consumo: Prodotto difettoso

    Art. 117 Cod. Consumo – Prodotto difettoso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

    **a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

    **b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

    **c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

    *2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

    *3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

  • Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità

    Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità

    Art. 118 Cod. Consumo – Esclusione della responsabilità

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. La responsabilità è esclusa:

    a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

    b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

    c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;

    d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

    e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

    f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

  • Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto

    Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto

    Art. 119 Cod. Consumo – Messa in circolazione del prodotto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

    *2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

    *3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

  • Art. 120 Codice del Consumo: Prova

    Art. 120 Codice del Consumo: Prova

    Art. 120 Cod. Consumo – Prova

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

    *2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

    *3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.