Autore: Andrea Marton

  • Art. 2447 decies Codice Civile: Finanziamento destinato ad uno s

    Art. 2447 decies Codice Civile: Finanziamento destinato ad uno s

    Art. 2447 DECIES c.c. Finanziamento destinato ad uno specifico

    In vigore

    affare Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso. Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi; b) il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società; c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione; d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione; e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione; f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli; g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento; h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore. I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione: a) che copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese; b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società. Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva (1) l’ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g). I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti. Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto. Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione. La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

  • Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2448 c.c. – Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

  • Articolo 2449 Codice Civile: Effetti dello scioglimento

    Articolo 2449 Codice Civile: Effetti dello scioglimento

    Art. 2449 c.c. – Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

    Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

    I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

    Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

  • Articolo 2450 Codice Civile: Nomina e revoca dei liquidatori

    Articolo 2450 Codice Civile: Nomina e revoca dei liquidatori

    Art. 2450 c.c. Nomina e revoca dei liquidatori

    Articolo abrogato dal d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 2007, n. 46

    [Abrogato]

  • Art. 2450 bis Codice Civile: Pubblicazione della nomina dei liqu

    Art. 2450 bis Codice Civile: Pubblicazione della nomina dei liqu

    Art. 2450 BIS c.c. Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del libro v, titolo v, capo v, disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    [Abrogato]

  • Articolo 2451 Codice Civile: Organi sociali durante la liquidazione

    Articolo 2451 Codice Civile: Organi sociali durante la liquidazione

    Art. 2451 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

  • Art. 2452 c.c.: Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Art. 2452 c.c.: Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Art. 2452 c.c. – Responsabilità e partecipazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

  • Articolo 2453 Codice Civile: Bilancio finale di liquidazione

    Articolo 2453 Codice Civile: Bilancio finale di liquidazione

    Art. 2453 c.c. – Denominazione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni.

  • Articolo 2454 Codice Civile: Approvazione tacita del bilancio

    Articolo 2454 Codice Civile: Approvazione tacita del bilancio

    Art. 2454 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

  • Articolo 2455 Codice Civile: Deposito delle somme non riscosse

    Articolo 2455 Codice Civile: Deposito delle somme non riscosse

    Art. 2455 c.c. – Soci accomandatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

    I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

  • Articolo 2456 Codice Civile: Cancellazione della società

    Articolo 2456 Codice Civile: Cancellazione della società

    Art. 2456 c.c. – Revoca degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni.

    Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

  • Art. 2457 Codice Civile: bis

    Art. 2457 Codice Civile: bis

    Art. 2457 c.c. – Sostituzione degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

    Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.