Autore: Andrea Marton

  • Art. 32 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale

    Art. 32 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 550, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale , nonché quando si procede per i reati previsti: a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12 , quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; e) dall’ articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 .»; b) all’articolo 552: 1) al comma 1: a) alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l’udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»; b) alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»; c) alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»; d) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.»; 2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità,» e dopo le parole: «di comparizione», è inserita la seguente: «predibattimentale»; 3) al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2» sono soppresse; c) all’articolo 553: 1) al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»; 2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale»; d) dopo l’articolo 554, sono inseriti i seguenti: «Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). –

    1. L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e

    420-sexies. 3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo

    491. 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

    5. In caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l’imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l’imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

    7. Se, a seguito della modifica dell’imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell’ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

    8. Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma

    2. Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). –

    1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e

    427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

    2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma

    1. Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma

    2. 3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

    4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). –

    1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

    2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma

    3. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo

    127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

    4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo

    606. 5. Sull’impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo

    611. 6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Art. 554-quinquies (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). –

    1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.

    2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

    3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo

    127. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’articolo 554-ter, commi 3 e

    4. In questo caso, le istanze di cui all’articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.

    5. Si applica l’articolo 437.»; e) all’articolo 555: 1) alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»; 2) al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»; 3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole: «l’ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»; f) dopo l’articolo 558, è inserito il seguente: «Art. 558-bis (Giudizio immediato). –

    1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

    2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis». Note all’art. 32: – Si riporta il testo degli articoli 550 , 552 e 555 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). –

    1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo

    415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo

    4. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337- bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377- bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale , nonché quando si procede per i reati previsti: a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12 , quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; e) dall’ articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 .

    3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.” “Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). –

    1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza; e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio; f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione; g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste; h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

    1-bis. ABROGATO.

    1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’ articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

    2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma

    1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo

    415-bis. 3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

    4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.” “Art. 553 (Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale). –

    1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.” “Art. 555 (Udienza dibattimentale a seguito di citazione diretta). –

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.

    2. ABROGATO.

    3. ABROGATO.

    4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.”.

  • Art. 1 Antiriciclaggio – Definizioni

    Art. 1 Antiriciclaggio – Definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Definizioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Nel presente decreto legislativo: a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010; (2) b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici; d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decretolegge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea; g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (3); m) FIU: indica le Financial intelligence unit […] (4); n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; o) IVASS: indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; q) OAM: indica l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies TUB; r) OCF: indica l’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all’Unione europea; t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all’Unione europea; u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 7 1° settembre 1993, n. 385; v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; aa) UIF: indica l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia. 2. Nel presente decreto s’intendono per: a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, (5) titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati (6) e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti (7). Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell’economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 TUB; b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo; c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d’Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS, limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; d) banca di comodo: la banca o l’ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all’esercizio dell’attività nè è parte di un gruppo finanziario soggetto a un’efficace vigilanza su base consolidata; e) beneficiario della prestazione assicurativa: 1. la persona fisica o l’entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall’assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall’impresa di assicurazione; 2. l’eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato; f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico; g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività; (8) h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell’attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo; i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normati- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 8 va nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia; m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in criptoattività o trasferimenti di cripto-attività; (9) m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o è altrimenti qualificata come fondi; (10) n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, […] (11) e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito; (12) q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo: 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonchè gli strumenti finanziari come definiti nell’articolo 1, comma 2, TUF; 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; r) gruppo: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all’articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, (13) nonchè le società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; t) operazione: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di cripto-attività (14) o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 9 u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale; v) operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; z) operazione occasionale: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; aa) organismo di autoregolamentazione: l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione; bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio del potere di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto; (15) cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31, comma 2, del TUF nonchè i produttori diretti e i soggetti addetti all’intermediazione di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP; dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchè le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politica- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 10 mente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari; (16) 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: 1) costituire società o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine (17) o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinchè un’altra persona svolga tale funzione, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o a norme internazionali equivalenti; ff) […] (18) ff-bis) […] (19) gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata; hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea nonchè i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2,[…] punto 3), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del presente decreto con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»; (20) ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto svolta dai soggetti obbligati […] (21); mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi; mm-bis) servizi per le cripto-attività: i servizi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114; (22) nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana; oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 11 oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e in base alla normativa nazionale; (23) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita; qq) […] (24) qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo autoospitato quale definito all’articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; (25) qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall’articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113. (26) 3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s’intendono per: a) attività di gioco: l’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonchè le attività di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di gioco; h) operazione di gioco: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (VLT): l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 1 (Definizioni). – 1. Nel presente decreto legislativo l’espressione: a) “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa; c) “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; d) “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia; e) “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; f) “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; g) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; g-bis) “Autorità di vigilanza europee” indica: 1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; h) “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea; i) “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea; l) “TUB” indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”; m) “TUF” indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) “TULPS” indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; o) “TUV” indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); b) “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto; c) “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 12 ma 1, lettera a); d) “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; e) “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); f) “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela; g) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; h) “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare; i) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; l) “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; m) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; n) […] o) “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto; p) “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1) costituire società o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; q) “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata; r) “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; s) “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; t) “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto; u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto; v) “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo; z) “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 7, comma 1, DLgs. 30.7.2012 n. 130, pubblicato in G.U. 8.8.2012 n. 184; – l’art. 1, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Lettera sostituita dall’art. 50, comma 1, lett. a), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. Testo precedente: “a) Autorità di vigilanza europee indica: 1) ABE: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) AESFEM: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;“. (3) Le parole “, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “di cui all’articolo 32 della direttiva” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,“ sono state sostituite alle precedenti “gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,“ dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “, nei confronti dei soggetti obbligati” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “nei confronti dei predetti soggetti” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 2 13 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;“. (9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;“. (10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (11) Le parole “gli estremi del documento di identificazione” sono state soppresse dall’art. 27, comma 3, lett. a), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (12) Lettera inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (13) Le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all’articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,“ sono state sostituite alle precedenti “ai sensi dell’articolo 82 CAP” dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (14) Le parole “o di cripto-attività“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (15) Lettera sostituita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. Testo precedente: “bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;“. (16) Punto sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;“. (17) Le parole “in un istituto giuridico affine” sono state sostituite alle precedenti “in un soggetto giuridico analogo” dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonchè i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (19) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (20) Lettera sostituita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. Testo precedente: “ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);“. (21) Le parole “, che non si esaurisce in un’unica operazione” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (22) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 8), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (23) Lettera inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (24) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 9), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.“ Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (25) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 10), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (26) Lettera inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 5), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.

  • Art. 36 T.U.IVA: Esercizio di più attività

    Art. 36 T.U.IVA: Esercizio di più attività

    Art. 36 T.U.IVA – Esercizio di piu’ attivita’.

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo,dall’art. 1, comma 520, lett. b) legge 24 dicembre 2012 n. 228, siapplicano alleoperazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

    “Nei confronti dei soggetti che esercitano piu’ attivita’ l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita’, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

    Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.

    I soggetti che esercitano piu’ imprese o piu’ attivita’ nell’ambito della stessa impresa, ovvero piu’ arti o professioni, hanno facolta’ di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attivita’esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attivita’. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attivita’ sia gestita con contabilita’ separata ed e’ esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e’ ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attivita’. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi’, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita’ esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, primo comma.

    L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita’ di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24, comprese le attivita’ ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attivita’ propria dell’impresa, nonche’ per le attivita’ di cui all’art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all’art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall’art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater.

    In tutti i casi nei quali l’imposta e’ applicata separatamente per una determinata attivita’ la detrazione di cui all’articolo 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e’ ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’esercizio dell’attivita’ stessa; i passaggi di servizi all’attivita’ soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell’art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita’ separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attivita’ di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita’, l’imposta non e’ dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 ovvero in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita’ secondo le modalita’ stabilite nel decreto di cui al primo comma dell’art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.”

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  • Art. 20 L. 689/1981 – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 20 L. 689/1981 – Sanzioni amministrative accessorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'autorità amministrativa con l'ordinanza – ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. ((In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.)) È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Articolo 49 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 49 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 49 CCII – Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall’articolo 47, comma 4 e dall’articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

    3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39; d) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

    4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell’articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

    5. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

  • Art. 18 L. 689/1981 – Ordinanza-ingiunzione

    Art. 18 L. 689/1981 – Ordinanza-ingiunzione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. ((La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890 )) . L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

  • Art. 12 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 12 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 12 L. Fall. – Morte del fallito

    Morte del fallito

  • Articolo 5 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 5 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 5 Bis CCII – Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d’impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

    2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono alresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell’ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 13.

  • Art. 203 TULPS – Interdizione quinquennale dalla gestione

    Art. 203 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

  • Art. 5 Imp. Reg. – Termine fisso e caso d’uso

    Art. 5 Imp. Reg. – Termine fisso e caso d’uso

    Art. 5 Imp. Reg. – Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.

    2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8ter) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

  • Art. 64 Cod. Amb. – (Distretti idrografici)

    Art. 64 Cod. Amb. – (Distretti idrografici)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici: a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; c) distretto idrografico dell’Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; d) distretto idrografico dell’Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 4) bacini dell’Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; e) distretto idrografico dell’Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183