Autore: Andrea Marton

  • Art. 55 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione

    Art. 55 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    3. L' IVASS , con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: calendario fiscale unificato

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: calendario fiscale unificato

    D.Lgs. 1/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Calendario fiscale. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 118 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 118 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 118 L. Fall. – Casi di chiusura

    Casi di chiusura

  • Art. 83 Cod. Amb. – acque di balneazione

    Art. 83 Cod. Amb. – acque di balneazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 .

    2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , entro l’inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell’inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all’articolo 75, comma 6.

  • Articolo 36 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 36 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 36 CCII – Eredita’ giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.

  • Art. 102 T.U.B.: Procedure proprie delle singole società

    Art. 102 T.U.B.: Procedure proprie delle singole società

    Art. 102 T.U.B. Procedure proprie delle singole societa’.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le societa’ del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102-bis. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita’ amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.”

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  • Art. 85 Cod. Amb. – accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci

    Art. 85 Cod. Amb. – accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le acque designate e classificate ai sensi dell’articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.

    2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all’autorità competente le misure appropriate.

    3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

  • TFR nel CCNL Metalmeccanici Industria: calcolo, rivalutazione e Fondo Cometa

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Metalmeccanici Industria si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando annualmente con 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT. Il pagamento finale deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da applicare. Il lavoratore può conferire il TFR maturando al Fondo Cometa, il fondo pensione complementare del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    TFR Metalmeccanici – Quadro complessivo
    Voce Valore / Regola
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% indice ISTAT
    Termine pagamento finale Entro 30 giorni da pubblicazione indice ISTAT
    Anticipazione: anzianità minima 8 anni presso stesso datore
    Anticipazione: tetto Max 70% del TFR maturato
    Anticipazione: causali Spese mediche, acquisto prima casa, congedi parentali/formazione
    Conferimento a Cometa Volontario, 100% TFR maturando
    Cometa – assets under management ~15 miliardi €
    Cometa – iscritti ~500.000 lavoratori

    Cos'è il TFR e come si calcola

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma che il datore di lavoro accantona ogni anno per il lavoratore, da liquidare alla cessazione del rapporto. Funziona come una retribuzione differita.

    La quota annua di TFR si calcola dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5. La retribuzione utile comprende tutte le voci continuative (minimo tabellare, scatti, superminimi, indennità fisse, 13ª e 14ª se prevista), esclude rimborsi spese e voci una tantum.

    Esempio: retribuzione annua lorda 28.748 € (livello C3 nel 2026).

    Quota TFR maturata nell’anno = 28.748 / 13,5 = 2.130 €.

    Su 10 anni di servizio a quel livello, accantonamento approssimativo: 21.300 € (al lordo delle rivalutazioni).

    Rivalutazione annua del TFR

    Il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente è rivalutato annualmente con un meccanismo a due componenti:

    • 1,5% fisso (componente certa)
    • 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato a dicembre dell’anno di riferimento

    In anni di alta inflazione (es. 2022-2023, ISTAT >7%) la rivalutazione totale ha superato il 6%. In anni di bassa inflazione la rivalutazione si attesta intorno al 2-3%.

    La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, prelevata direttamente dal datore di lavoro all’atto della liquidazione.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere un anticipo del TFR maturato fino al 70% del totale, una sola volta nella vita lavorativa, per:

    • spese mediche straordinarie documentate (proprie o per familiari fiscalmente a carico)
    • acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
    • congedi parentali o per formazione (anche prima degli 8 anni)

    L’anticipazione va richiesta per iscritto con documentazione delle spese. Il datore deve rispondere entro 30 giorni. Il CCNL Metalmeccanici Industria conferma queste regole (art. 5 sezione 4ª) e impone il pagamento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da applicare al calcolo.

    Fondo Cometa: la pensione complementare

    Cometa è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Metalmeccanici Industria, attivo dal 1997 e iscritto all’Albo COVIP. È il fondo più grande d’Italia per masse gestite (~15 miliardi €) e numero di iscritti (~500.000).

    Aderire a Cometa significa destinare il TFR maturando (in tutto o in parte) al fondo invece di lasciarlo in azienda. In più si versa un contributo personale (deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 €/anno) a cui si aggiunge un contributo del datore di lavoro (di norma 2% della retribuzione utile).

    Vantaggi:

    • Rendimento atteso dei comparti d’investimento (orizzontale di lungo periodo) superiore alla rivalutazione legale del TFR
    • Detassazione: tassazione finale dal 15% al 9% in base agli anni di permanenza nel fondo
    • Contributo aggiuntivo del datore di lavoro (versato solo se il lavoratore aderisce e contribuisce a sua volta)
    • Possibilità di anticipazione e riscatto per cessazione attività

    Importante: la scelta di destinare il TFR a Cometa è generalmente irreversibile. Va valutata con consapevolezza nei primi 6 mesi di assunzione (silenzio = adesione tacita per molti CCNL).

    Liquidazione del TFR alla cessazione

    Alla cessazione del rapporto (per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento), il datore di lavoro deve corrispondere il TFR maturato (più rivalutazioni) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione finale.

    Il TFR liquidato è soggetto a tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni dei redditi del lavoratore), generalmente più favorevole dell’IRPEF ordinaria.

    Se il TFR è stato versato a Cometa, l’erogazione finale avviene secondo i regolamenti del fondo (rendita o capitale, con tassazione del 9-15%).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR su 10 anni
    Tizio (C3) ha lavorato per 10 anni con retribuzione media di 28.000 €/anno. Quota annua accantonata: 28.000/13,5 = 2.074 €. Totale accantonato senza rivalutazione: ~20.740 €. Con rivalutazioni medie 3%/anno: TFR effettivo a fine periodo ~24.000-25.000 € lordi.
    Caia – Anticipo TFR per prima casa
    Caia (B1, 12 anni di anzianità) ha accumulato 35.000 € di TFR. Sta acquistando la prima casa. Chiede l’anticipo del 70% (= 24.500 €) presentando contratto preliminare. Il datore di lavoro è obbligato a corrisponderlo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da applicare al calcolo.
    Sempronio – Adesione a Cometa
    Sempronio è stato appena assunto. Decide di aderire a Cometa entro 6 mesi: destina il 100% del TFR maturando al fondo, versa un contributo personale dell’1,2% della retribuzione (deducibile fiscalmente) e ottiene il contributo datore del 2%. Dopo 30 anni il montante finale al fondo è significativamente superiore al TFR lasciato in azienda.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR Metalmeccanici?
    Si divide la retribuzione utile annua per 13,5. Ogni mese viene accantonato 1/12 di questa quota. Il TFR maturato si rivaluta annualmente con 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT.
    Quando viene pagato il TFR finale?
    Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione finale, come previsto dall’art. 5 sezione IV del CCNL. Il TFR è soggetto a tassazione separata.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, per causali specifiche (spese mediche, prima casa, congedi). Massimo 70% del TFR maturato.
    Cos'è il Fondo Cometa?
    È il fondo pensione complementare del settore Metalmeccanici Industria. Attivo dal 1997, ~500.000 iscritti, ~15 miliardi € di masse gestite. Aderendo si destina il TFR al fondo invece di lasciarlo in azienda.
    Conviene aderire a Cometa?
    Dipende dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio. Su 25-30 anni il rendimento atteso dei comparti azionari/bilanciati è generalmente superiore alla rivalutazione legale del TFR (1,5% + 75% ISTAT). In più il datore versa un contributo aggiuntivo solo se il lavoratore aderisce.
    Posso cambiare idea dopo aver aderito a Cometa?
    L’adesione è generalmente irreversibile per quanto riguarda il TFR. Si può però sospendere o ridurre il contributo personale. Per uscire dal fondo si può chiedere il riscatto solo in casi tassativi (cessazione attività, invalidità, decesso).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: TFR e fine rapporto

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: TFR e fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto è uno dei diritti più importanti del lavoratore dipendente: si accumula silenziosamente nel corso degli anni e viene liquidato alla fine del rapporto, per qualsiasi causa. Nel settore orafo la scelta su dove destinarlo è determinante per la pensione futura.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri segue l’art. 2120 c.c.: si accumula al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda e viene rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo al Fondo Cometa o tenerlo in azienda/INPS. L’anticipazione è consentita dopo 8 anni di servizio nei casi previsti dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005; L. 297/1982
    Fondo previdenza compl.
    Fondo Cometa (settore metalmeccanico-orafo)

    Tabella riepilogativa: TFR per livello (esempio annuo)

    TFR annuo indicativo per livello – CCNL Orafi (base: minimo mensile giu. 2025 × 13,5 mesi)
    Livello Retrib. annua lorda (×13) TFR lordo annuo (÷13,5) TFR mensile stimato
    7 (incl. ind.) 32.044,61 € 2.373,67 € 197,81 €
    6 28.761,20 € 2.130,46 € 177,54 €
    5 25.066,86 € 1.856,80 € 154,73 €
    4 23.463,31 € 1.737,28 € 144,77 €
    3 22.549,67 € 1.670,35 € 139,20 €
    2 20.467,07 € 1.516,08 € 126,34 €

    Calcolo indicativo basato sul solo minimo tabellare × 13 mensilità (inclusa tredicesima), diviso 13,5 (coefficiente legale). Il TFR effettivo è calcolato sull’intera retribuzione di fatto (inclusi scatti, superminimi, tredicesima): sarà quindi superiore ai valori indicati. La rivalutazione annuale (1,5% + 0,75% ISTAT) non è inclusa nel calcolo.

    Come funziona il TFR: la regola dell’art. 2120 c.c.

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e dalla L. 297/1982. La formula di calcolo è la seguente:

    • Ogni anno si accantona una quota pari a 1/13,5 della retribuzione annua lorda (ossia, indicativamente, 7,41% dello stipendio lordo annuale).
    • La retribuzione annua rilevante comprende tutte le voci fisse e ricorrenti: minimo, scatti, tredicesima, eventuali superminimi. Non comprende i rimborsi spese.
    • Il TFR accantonato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).

    L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (17%) è a carico del datore di lavoro e viene versata annualmente all’Erario.

    Destinazione del TFR: Fondo Cometa o azienda/INPS

    I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 hanno 6 mesi dall’assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando:

    • Fondo Cometa: il fondo pensione complementare negoziale del settore metalmeccanico e orafo, istituito dai sindacati e dalle associazioni datoriali. Destinando il TFR a Cometa, il lavoratore accede anche al contributo aziendale obbligatorio del 2% della retribuzione (2,2% per i lavoratori under 35 assunti dopo il 31 dicembre 2021), oltre al proprio contributo volontario (minimo 1,2% del minimo contrattuale per ottenere il contributo datoriale). La tassazione delle prestazioni pensionistiche erogate da Cometa è agevolata (15%, scalabile fino al 9% per anzianità superiori a 15 anni).
    • Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 49 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole rimane in azienda. In questo caso il lavoratore non accede al contributo datoriale aggiuntivo di previdenza complementare.

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% di quello maturato) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso la stessa azienda, in questi casi:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
    • Spese sanitarie straordinarie (terapie e interventi di grande entità).
    • Fruizione del congedo parentale facoltativo durante i primi 8 anni del figlio.

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’azienda non è tenuta a concederla se supera il 10% degli aventi diritto oppure il 4% del totale dei lavoratori. L’anticipazione va restituita al TFR ai fini del calcolo della quota finale.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio (liv. 5), scelta TFR a Fondo Cometa
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Entro il 31 agosto deve scegliere la destinazione del TFR. Decide di versarlo a Fondo Cometa contribuendo il minimo dell’1,2% del proprio minimo contrattuale. Il datore versa il 2% aggiuntivo. In 20 anni di carriera, ipotizzando una retribuzione media di 2.000 € lordi mensili, accumula (solo TFR) circa 35.600 € a Cometa, più la rendita derivante dai contributi datoriali e dal rendimento degli investimenti del fondo.
    Caia — Impiegata (liv. 6), anticipazione TFR per prima casa
    Caia ha lavorato per la stessa azienda orafa per 9 anni. Ha maturato circa 19.000 € di TFR lordo. Vuole acquistare la prima casa e richiede un’anticipazione del 70%: circa 13.300 €. L’azienda ha più di 50 dipendenti e gestisce il TFR tramite INPS/Fondo di Tesoreria. La richiesta deve essere documentata con il compromesso di acquisto. L’anticipazione è tassata con tassazione separata.
    Sempronio — Pensionamento dopo 30 anni nel settore
    Sempronio va in pensione dopo 30 anni di lavoro al livello 5 (ultimo minimo 1.928,22 €). Il TFR maturato è pari indicativamente a 1.928,22 × 13 × 30 / 13,5 = circa 55.600 € lordi (escluse rivalutazioni). Il TFR è liquidato con tassazione separata: l’aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti. Se ha versato anche a Fondo Cometa, riceve una rendita aggiuntiva dalla pensione complementare.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore orafo?
    Il TFR matura secondo l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua lorda. La quota viene rivalutata annualmente all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT.
    Posso destinare il TFR al Fondo Cometa?
    Sì. Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore. Destinando il TFR a Cometa si ottiene anche il contributo datoriale del 2% (2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021) e una tassazione agevolata sulle prestazioni.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Il TFR viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine, decesso.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del TFR maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. L’anticipazione può essere richiesta una sola volta.
    Come viene tassato il TFR?
    Il TFR è tassato con tassazione separata: l’aliquota IRPEF si calcola come media delle aliquote degli ultimi 5 anni, applicata dall’INPS o dal datore con eventuale conguaglio successivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 123 DPR 230/2000 – Consiglio di amministrazione

    Art. 123 DPR 230/2000 – Consiglio di amministrazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto: a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. 2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni: a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare; b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno; c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente; d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

    3. 3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità della Cassa; b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129; c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa; e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti; f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste; g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego; h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente. 5

  • Art. 227 RD 12/1941

    Art. 227 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.