Autore: Andrea Marton

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento

    Il recesso dal contratto di arruolamento marittimo segue regole del Codice della Navigazione che si sovrappongono alla disciplina ordinaria del licenziamento. Nel lavoro portuale, invece, le regole generali della L. 604/1966 si applicano con i miglioramenti stabiliti dal CCNL.

    In sintesi

    Per il personale navigante, la risoluzione del contratto di arruolamento è disciplinata dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, con indennità di risoluzione calcolata sull’anzianità. Nel CCNL Porti il preavviso varia per livello e anzianità, con termini più brevi per i livelli operativi e più lunghi per impiegati e quadri.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    Cod. Navig. artt. 340-350 (recesso dal contratto di arruolamento) · L. 604/1966 · Art. 18 L. 300/1970 (Statuto Lavoratori)

    La risoluzione del contratto di arruolamento

    Il contratto di arruolamento (art. 332 Cod. Navig.) può essere a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le modalità di risoluzione sono disciplinate dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, che prevedono cause specifiche di scioglimento del rapporto:

    • Scadenza del termine: per i contratti a viaggio o a tempo determinato, il contratto cessa naturalmente al completamento del viaggio o alla scadenza.
    • Mutuo consenso: le parti possono concordare lo scioglimento.
    • Giusta causa: sia l’armatore sia il marittimo possono recedere senza preavviso in caso di fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
    • Recesso con preavviso: nei contratti a tempo indeterminato, il recesso richiede il rispetto del preavviso fissato dal CCNL.

    L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che se il recesso avviene per volontà dell’armatore senza giusta causa, spetti al marittimo un’indennità di risoluzione commisurata all’anzianità di servizio, secondo le previsioni del CCNL.

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso indicativi — CCNL Porti
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
    VI-IV livello (operai) 15 giorni 20 giorni 30 giorni
    III-II livello (impiegati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    I livello e quadri 60 giorni 75 giorni 90 giorni

    Nota: i valori indicati sono rappresentativi della struttura tipica dei contratti portuali. I termini esatti sono fissati nel testo integrale del CCNL Porti aggiornato al rinnovo 2024, disponibile presso Assoporti e le organizzazioni sindacali.

    Le forme del licenziamento nel lavoro portuale

    Al lavoratore portuale si applicano le garanzie generali contro il licenziamento illegittimo:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): per gravi inadempimenti (es. abbandono del posto in operazioni pericolose, furto, aggressione). Non richiede preavviso.
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Richiede preavviso.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966): per ragioni inerenti all’organizzazione aziendale (riduzione personale, ristrutturazione). Deve essere comunicato per iscritto con motivazione specifica.

    Le sanzioni disciplinari più gravi (che possono portare al licenziamento) nel CCNL Porti hanno una validità massima di due anni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (novità introdotta dal rinnovo 2024).

    Impugnazione del licenziamento

    Il lavoratore che riceve un licenziamento che ritiene illegittimo ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6). L’impugnazione avviene con lettera raccomandata A/R, PEC o telegramma. Entro i successivi 180 giorni è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la procedura di conciliazione o arbitrato.

    Casi pratici

    Tizio — Capitano il cui contratto a tempo determinato non viene rinnovato

    Tizio ha un contratto di arruolamento a tempo determinato di sei mesi su un cargo. L’armatore decide di non rinnovarlo alla scadenza. Non è un licenziamento, ma la naturale scadenza del contratto. Tizio ha diritto alla liquidazione del TFR maturato e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non all’indennità di preavviso (il contratto è cessato per scadenza, non per recesso).

    Caio — Operaio portuale licenziato per giustificato motivo oggettivo

    Caio, 4° livello con 8 anni di anzianità, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale operativo). L’azienda lo comunica per iscritto con 20 giorni di preavviso (in base ai termini contrattuali per il suo livello e anzianità). Caio impugna il licenziamento entro 60 giorni ritenendo che la riduzione non fosse necessaria. Si rivolge alla Filt-Cgil per valutare il ricorso al Tribunale del Lavoro.

    Sempronia — Impiegata portuale che si dimette

    Sempronia, 2° livello con 12 anni di anzianità, presenta le dimissioni volontarie. Secondo il CCNL Porti, per il suo livello e anzianità il preavviso è di 60 giorni. Se Sempronia decide di non lavorare durante il preavviso (che è un suo diritto), l’azienda trattiene dalla liquidazione l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, pari a 60 giorni di retribuzione.

    Domande frequenti

    Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?
    Il contratto può cessare per scadenza del termine, mutuo consenso, giusta causa o recesso con preavviso. L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che senza giusta causa l’armatore debba un’indennità commisurata all’anzianità di servizio.
    Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?
    Il preavviso varia per livello e anzianità: da 15 giorni per i livelli operativi con poca anzianità, fino a 90 giorni per quadri con oltre 10 anni. I valori esatti sono nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
    Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?
    In caso di giusta causa sì, con sbarco nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 346) garantisce che il marittimo sbarcato in porto straniero abbia diritto al rimpatrio a spese dell’armatore.
    Un portuale può impugnare il licenziamento?
    Sì. Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per impugnare il licenziamento, e poi 180 giorni per depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la conciliazione.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se il datore di lavoro non fa lavorare il dipendente durante il preavviso (recesso in tronco), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 35 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 35 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 35 CCII – Morte del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.

    2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

  • Art. 55 D.Lgs. 198/2006 – Relazione al Parlamento

    Art. 55 D.Lgs. 198/2006 – Relazione al Parlamento ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 79 TUEL – Articolo 79

    Art. 79 TUEL – Articolo 79

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .

    3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .

    4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 96

    5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

    6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.

  • Art. 136 septies CPI – (Deliberazioni del collegio giudicante)

    Art. 136 Septies CPI – (Deliberazioni del collegio giudicante)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

    2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

    3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

    4. La sentenza deve contenere: a) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono; b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione; e) il dispositivo.

    5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal Presidente e dall’estensore.

    6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l’atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.

    7. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

    8. La sentenza è notificata alle parti costituite, all’indirizzo di posta certificata di cui all’articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

    9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 136-terdecies.

    10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all’ articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile .

    11. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese.

  • Art. 63 D.Lgs. 171/2005 – Tariffe per prestazioni e servizi

    Art. 63 D.Lgs. 171/2005 – Tariffe per prestazioni e servizi

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Alle procedure relative all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’ articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall’allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. 3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

    4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 173 TULPS – Revoca e modifica dell’ammonizione

    Art. 173 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso.

    Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;

    b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

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  • Art. 176 D.Lgs. 259/2003 – Collaudi e ispezioni

    Art. 176 D.Lgs. 259/2003 – Collaudi e ispezioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

    2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

    3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all’estero e concernono l’applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell’allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.

    4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell’articolo 183, comma 2, o dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.

    5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall’obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

    6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

    7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d’ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 11 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 11 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 11 L. Fall. – Fallimento dell’imprenditore defunto

    Fallimento dell’imprenditore defunto

  • Periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Industria: durata per livello e recesso

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Industria varia da 1,5 mesi (livelli D1-C1) a 6 mesi (livelli B2-A1). È ridotto a metà per i lavoratori che hanno già svolto mansioni identiche per almeno 2 anni o completato l’apprendistato. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello
    Livello Durata ordinaria Durata ridotta Esempio profilo
    D1, D2, C1 1,5 mesi 1 mese Operaio comune / qualificato base
    C2, C3, B1 3 mesi 2 mesi Operaio specializzato / impiegato tecnico
    B2, B3, A1 6 mesi 3 mesi Impiegato direttivo / quadro

    Durata ridotta per: (1) lavoratori che hanno svolto mansioni identiche per almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni; (2) lavoratori che hanno completato il periodo di apprendistato per la stessa qualifica.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Industria deve risultare da atto scritto (clausola nel contratto di assunzione). In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore.

    L’atto scritto deve indicare:

    • la durata in mesi del periodo di prova
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere
    • la decorrenza (data di inizio rapporto)

    Come si calcolano i mesi di prova

    Il CCNL parla di “mesi di lavoro effettivo”. La giurisprudenza ha chiarito che si calcolano i mesi di calendario, ma le interruzioni dovute a malattia, infortunio o ferie sospendono il computo del periodo, prolungandolo di altrettanti giorni.

    Esempio: contratto firmato il 1° marzo 2026 con prova di 3 mesi (C3). Periodo prova: dal 1° marzo al 31 maggio 2026. Se nel frattempo il lavoratore è in malattia 10 giorni, la prova si estende fino al 10 giugno 2026.

    Durata ridotta: chi ne ha diritto

    Il periodo di prova è ridotto a metà nei seguenti casi:

    1. Anzianità pregressa identica: il lavoratore ha svolto mansioni identiche per almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni presso altra azienda. La continuità di esperienza si dimostra con buste paga, certificati di servizio o lettere di assunzione precedenti.
    2. Apprendistato completato: chi ha portato a termine il periodo di apprendistato professionalizzante per la stessa qualifica professionale presso un’altra azienda del settore.

    Il datore di lavoro che applica la durata ridotta deve verificare la documentazione e segnalarla nella lettera di assunzione.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale).
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie o irregolarità).
    • Se il recesso avviene quando il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è stato in malattia tutto il periodo), può configurarsi abuso del diritto.

    Conferma o cessazione al termine della prova

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione esplicita di conferma.

    Dopo il superamento della prova:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio (rilevante per scatti, ferie, comporto, preavviso, TFR).
    • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori.
    • Eventuali successivi licenziamenti seguono le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

    Casi pratici

    Tizio – Prima assunzione, prova piena
    Tizio è assunto al livello C3 senza esperienza precedente nella stessa mansione. Il periodo di prova è di 3 mesi pieni (durata ordinaria). Il contratto firmato il 1° febbraio 2026 prevede prova fino al 30 aprile. Se Tizio supera la prova senza ricevere recesso, dal 1° maggio è confermato a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
    Caia – Esperienza pregressa, prova ridotta
    Caia ha lavorato come impiegata tecnica B1 per 3 anni in un’altra azienda metalmeccanica. Cambia datore di lavoro e viene assunta sempre come B1. Il CCNL le riconosce la prova ridotta: 2 mesi invece di 3. Documenta l’esperienza con il certificato di servizio della precedente azienda.
    Sempronio – Recesso del datore durante la prova
    Sempronio (D2) è in prova da 25 giorni quando il datore gli comunica recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio sospetta sia un recesso ritorsivo dopo aver segnalato un’irregolarità sulla sicurezza. Si rivolge al sindacato che valuta un ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso (la prova non può coprire motivazioni discriminatorie o ritorsive).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici?
    Da 1,5 a 6 mesi in base al livello: 1,5 mesi per D1/D2/C1, 3 mesi per C2/C3/B1, 6 mesi per B2/B3/A1. La durata è ridotta a metà per chi ha esperienza pregressa identica o apprendistato completato.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. La clausola deve indicare durata, livello e mansioni.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, durante la prova il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
    La malattia interrompe il periodo di prova?
    Sì, malattia, infortunio, ferie e ogni causa di sospensione del rapporto allungano il periodo di prova di altrettanti giorni. La logica è garantire al datore un’effettiva prova della prestazione.
    Se ho già lavorato come C3 in un'altra azienda, la prova è ridotta?
    Sì, se hai svolto mansioni identiche per almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni in altra azienda. La prova si dimezza (da 3 a 2 mesi). Devi documentare l’esperienza con buste paga o certificati.
    Cosa succede dopo il periodo di prova?
    Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di comunicazione. Il periodo di prova si computa nell’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 80 Cod. Amb. – acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

    Art. 80 Cod. Amb. – acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.

    2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti: a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione; b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.

    3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.

    4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

  • Art. 3 Rev. Leg. – Tirocinio – Testo aggiornato

    Art. 3 Rev. Leg. – Tirocinio – Testo aggiornato

    Art. 3 Rev. Leg. – Tirocinio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il tirocinio: a) è finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale , per l’esercizio dell’attività di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l’abilitazione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale; c) è svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; d) comporta l’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale; d-bis) comporta, ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità; e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale. 1 bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l’invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio di revisione legale; b-bis) la data di inizio del tirocinio per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità; c) il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio è svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o bbis); d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

    3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell’articolo 21.

    4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnicopratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

    5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

    6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell’abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

    7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell’Unione europea è riconosciuto ai fini dell’abilitazione all’esercizio della revisione legale o all’abilitazione al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell’autorità competente dello Stato membro in questione.

    8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalità di rilascio dell’attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.