Autore: Andrea Marton

  • Art. 147 quinquies TUEL – Articolo 147-quinquies

    Art. 147 Quinquies TUEL – Articolo 147-quinquies

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

    2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.

    3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

  • Art. 4 Imp. Reg. – operazioni società ed enti esteri

    Art. 4 Imp. Reg. – operazioni società ed enti esteri

    Art. 4 Imp. Reg. – Operazioni di società ed enti esteri

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Sono soggetti a registrazione: a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero; b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Unione europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno Stato della Unione europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede dell’amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell’amministrazione nè quella legale in uno Stato della Unione europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Unione europea, l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell’amministrazione nè quella legale in uno Stato della Unione europea; h) l’istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell’oggetto principale dell’impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato facente parte della Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

  • Art. 1168 Codice della Navigazione – Pesca abusiva

    Art. 1168 Codice della Navigazione – Pesca abusiva

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso per licenziamento e dimissioni

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso per licenziamento e dimissioni

    Il preavviso è il tempo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Il rinnovo del 2024 ha ridefinito i termini in giorni di calendario per maggiore certezza applicativa.

    In sintesi

    I termini di preavviso nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato variano per livello e anzianità. Per gli operai: da 6 a 12 giorni. Per gli impiegati: da 30 giorni (livelli 1°-3°, fino a 5 anni) fino a 180 giorni (7° livello, oltre 10 anni). Il rinnovo 2024 ha convertito tutti i termini in giorni di calendario. Il preavviso non può coincidere con ferie o malattia.

    Dati contrattuali

    Fonte
    Art. 103 CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato
    Novità rinnovo 2024
    Termini espressi in giorni di calendario (prima settimane/mesi)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Decorrenza
    Dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta
    Ferie e preavviso
    Non possono coincidere

    Tabella riepilogativa

    Preavviso per dimissioni e licenziamento – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (impiegati, settore chimica)
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    1°, 2°, 3° 1 mese (≈30 gg) 1 mese e ½ (≈45 gg) 2 mesi (≈60 gg)
    1 mese e ½ (≈45 gg) 2 mesi e ½ (≈75 gg) 3 mesi (≈90 gg)
    5°, 5° Super, 6° 3 mesi (≈90 gg) 4 mesi (≈120 gg) 5 mesi (≈150 gg)
    7° (Quadri) 4 mesi (≈120 gg) 5 mesi (≈150 gg) 6 mesi (≈180 gg)

    Nota per gli operai: il preavviso per operai (livelli manuali) è significativamente più breve: fino a 5 anni di anzianità 6 giorni (48 ore), da 5 a 10 anni 8 giorni (64 ore), oltre 10 anni 12 giorni (96 ore). Per il settore ceramica i termini sono analoghi ma fanno riferimento alle categorie A-F per gli impiegati (da 30 a 150 giorni) e ai soli 10-20 giorni per la manovalanza. Consultare le tabelle del testo contrattuale aggiornate al 16 luglio 2024 per i valori precisi espressi in giorni di calendario.

    Come decorre il preavviso

    Il periodo di preavviso decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta di recesso da parte del destinatario. Può avere inizio in qualsiasi giorno della settimana (non è necessaria una data di inizio mese o di inizio settimana).

    Il preavviso deve essere comunicato per iscritto. Per le dimissioni, dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). Non è ammessa la semplice lettera cartacea, salvo per le dimissioni rassegnate in sede protetta (sindacato, Ispettorato) o per i rapporti nati in alcune forme speciali.

    Preavviso e indennità sostitutiva

    Il datore di lavoro può decidere di dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, corrispondendo in sostituzione un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito per l’intero periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e IRPEF.

    Viceversa, se il lavoratore che si dimette decide di non rispettare il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente ai giorni di preavviso non prestati.

    Preavviso, malattia e ferie

    Due regole fondamentali del CCNL:

    • Preavviso e ferie: il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie contrattualmente dovute. Le ferie sospendono il decorso del preavviso, che riprende al termine del periodo di ferie.
    • Preavviso e malattia: la malattia insorta durante il preavviso non sospende automaticamente il decorso del preavviso, salvo che la durata della malattia superi il periodo di preavviso stesso. In questo caso il rapporto si estingue alla scadenza del preavviso.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Quando il licenziamento avviene per giusta causa (una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto – es. furto, grave insubordinazione) non è dovuto alcun preavviso. Il rapporto cessa immediatamente.

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) o per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative o economiche) richiede invece il rispetto dei termini di preavviso o il pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio chimico con 7 anni di servizio che si dimette
    Tizio, operaio al 3° livello con 7 anni di servizio, decide di dimettersi. Il preavviso per operai con 5-10 anni di anzianità è di 8 giorni di calendario. Presenta le dimissioni telematiche sul portale del Ministero il 1° giugno: il rapporto cessa l’8 giugno (8° giorno dal ricevimento). Il datore non può rifiutare le dimissioni, ma può richiedere che Tizio lavori effettivamente quei 8 giorni.
    Caia – Impiegata al 5° livello licenziata per g.m.o.
    Caia è impiegata tecnica al 5° livello con 12 anni di servizio. L’azienda chimica artigiana la licenzia per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione del reparto). Il preavviso contrattuale per il 5° livello oltre 10 anni è di 5 mesi. Il datore, non volendo farla lavorare durante il preavviso, le corrisponde l’indennità sostitutiva pari a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto.
    Sempronio – Impiegato che si ammala durante il preavviso
    Sempronio, impiegato al 4° livello con 8 anni di servizio, riceve il licenziamento per g.m.s. il 1° marzo con preavviso di 2 mesi e mezzo (≈75 giorni, scadenza indicativa 14 maggio). Il 20 marzo si ammala per 30 giorni. La malattia non sospende il preavviso poiché la sua durata (30 giorni) è inferiore al residuo preavviso. Il rapporto si estingue comunque intorno al 14 maggio. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i 30 giorni; il datore paga la retribuzione normale per i giorni lavorati.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per dimissioni di un operaio nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Per gli operai: 6 giorni (48 ore) fino a 5 anni di anzianità; 8 giorni (64 ore) da 5 a 10 anni; 12 giorni (96 ore) oltre 10 anni. Per le dimissioni i termini possono ridursi rispetto al licenziamento: verificare le tabelle del testo contrattuale aggiornato al 2024.
    Qual è il preavviso per un impiegato al 5° livello?
    Orientativamente: fino a 5 anni di servizio circa 3 mesi; da 5 a 10 anni circa 4 mesi; oltre 10 anni circa 5 mesi. Per i valori esatti in giorni di calendario fare riferimento all’art. 103 del CCNL aggiornato al 16 luglio 2024.
    Le dimissioni si danno online?
    Sì. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). La lettera cartacea non ha valore legale, salvo in sede protetta.
    Il datore può sostituire il preavviso con un’indennità?
    Sì. Il datore può dispensare il lavoratore dal preavviso pagando un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione e IRPEF.
    Il preavviso può coincidere con la malattia?
    La malattia non sospende il preavviso, salvo che la sua durata superi il residuo periodo di preavviso. Il preavviso non può invece coincidere con le ferie: le ferie sospendono il decorso del preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I termini di preavviso indicati sono orientativi: per i valori esatti in giorni di calendario fare riferimento all’art. 103 del testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

    Art. 12 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto , previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta , le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’ articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012 , i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione .

    1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo

    46. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

  • CCNL Commercio Confcommercio: orario di lavoro, straordinari e maggiorazioni

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. Il limite annuo di straordinari è 250 ore. Maggiorazioni: 15% per le ore 41-48, 20% oltre, 30% per il festivo, 50% per il notturno (22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni straordinario CCNL Commercio
    Tipologia Maggiorazione Note
    Ore 41-48 settimanali +15% Straordinario “leggero”
    Oltre la 48ª ora settimanale +20% Straordinario “pieno”
    Straordinario festivo o domenicale +30% Lavoro nei giorni festivi
    Straordinario notturno (22-6) +50% Esclusi turni regolari
    Lavoro festivo (non straordinario) Maggiorazione 30% sulla quota oraria Specifica per Commercio

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.

    Orario normale di lavoro

    L’orario di lavoro contrattuale è 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.

    La distribuzione concreta dipende dall’organizzazione aziendale: il commercio retail tipicamente lavora su 6 giorni (anche con apertura domenicale), il commercio all’ingrosso e B2B su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

    Limiti agli straordinari

    Il CCNL Commercio fissa il limite annuo di straordinari individuali a 250 ore. Su base settimanale, sommando orario normale + straordinario, vale il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

    Lo straordinario è facoltativo in linea di principio: il lavoratore può rifiutare se non sussistono motivi giustificati. Le imprese di vendita al dettaglio spesso integrano lo straordinario con accordi su flessibilità oraria e banca ore.

    Lavoro domenicale e festivo

    Il CCNL Commercio disciplina specificamente il lavoro nei giorni festivi e domenicali (caratteristica peculiare del settore retail con aperture continue):

    • Lavoro domenicale ordinario: per chi ha turno regolare include la domenica, si applica una maggiorazione del 30% sulla quota oraria.
    • Lavoro festivo non in turno: 30% di maggiorazione + diritto a riposo compensativo.
    • Aperture domenicali liberalizzate: i contratti aziendali possono prevedere modalità specifiche di compenso e riposo compensativo.

    Esempio di calcolo

    Commesso V livello (1.168 € mensili). Quota oraria con divisore 168 (40h × 4,2 settimane): 1.168/168 = 6,95 €/h.

    Esempio: 8 ore di straordinario notturno (22-6) in un mese:

    • Quota base: 8 × 6,95 = 55,60 €
    • Maggiorazione 50%: 27,80 €
    • Totale lordo: 83,40 €

    Casi pratici

    Tizio – 10 ore straordinario in negozio
    Tizio è commesso V e lavora 50 ore in una settimana di saldi (10h straordinario). Maggiorazioni: 8h al 15% (ore 41-48) + 2h al 20% (oltre 48). Calcolo: 8 × 6,95 × 1,15 + 2 × 6,95 × 1,20 = 63,94 + 16,68 = 80,62 € lordi totali.
    Caia – Lavoro domenicale in turno
    Caia (IV livello) ha turno regolare che include 2 domeniche al mese. Le 8 ore di domenica sono retribuite con maggiorazione del 30% sulla quota oraria normale. Calcolo: 8 × 7,69 × 1,30 = 79,98 € lordi (vs 61,52 € feriale).
    Sempronio – Apertura festività eccezionale
    Sempronio (III livello) viene chiamato a lavorare il 25 aprile (festa nazionale) per un’apertura eccezionale del negozio. 8 ore × 8,89 €/h × 1,30 = 92,46 € lordi. In più ha diritto al riposo compensativo da fruire entro il mese successivo.

    Domande frequenti

    Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
    40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
    Quante ore di straordinario posso fare?
    Massimo 250 ore annue individuali. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie su 4 mesi.
    Quanto si paga lo straordinario notturno?
    Maggiorazione del 50% sulla quota oraria normale per le ore prestate tra le 22 e le 6, esclusi i turni regolari di servizio.
    Il lavoro domenicale è obbligatorio?
    Dipende dal turno di lavoro contrattuale. Se la domenica è giorno di turno regolare è dovuto con maggiorazione 30%. Su apertura eccezionale serve consenso del lavoratore e si applica maggiorazione + riposo compensativo.
    Le maggiorazioni sono cumulabili?
    No, il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non sono cumulabili. Si applica la più favorevole al lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 116-octies D.Lgs. 209/2005 – (Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento)

    Art. 116-octies D.Lgs. 209/2005 – (Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure idonee.

    2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.

    3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.

    4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS può adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

    6. Le misure adottate dall'IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea))

    45

  • Art. 1199 Codice della Navigazione – Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

    Art. 1199 Codice della Navigazione – Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. 59 Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire cinquecento. 59 Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge. ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 5, lettere a) e b che: – "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"." – "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"."

  • Art. 344 DPR 495/1992 – Limitazioni permanenti di velocità

    Art. 344 DPR 495/1992 – Limitazioni permanenti di velocità

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.

    2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

    3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 197 RD 12/1941

    Art. 197 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 2 Ipot. Cat. – Base imponibile trascrizioni

    Art. 2 Ipot. Cat. – Base imponibile trascrizioni

    Art. 2 Ipot. Cat. – Base imponibile per le trascrizioni

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. L’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    2. Se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 2 bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile l’imposta è dovuta nella misura fissa.

  • Articolo 43 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 43 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 43 CCII – Rinuncia alla domanda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, […] nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. […]

    3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.