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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Assicurazioni / assicurazione sulla vita · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 aprile 2021, n. 11421

In sintesi
  • La designazione generica degli «eredi» come beneficiari individua chi riveste quella qualità al momento della morte del contraente, ma non richiama le quote della successione.
  • L’indennizzo si ripartisce tra i beneficiari in parti uguali, salvo una diversa volontà inequivoca del contraente.
  • La somma assicurata è un diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.): non entra nell’asse ereditario e si acquista anche rinunciando all’eredità.

Il caso

Un contraente stipula un’assicurazione sulla vita indicando come beneficiari, in modo generico, i propri «eredi» (legittimi o testamentari). Alla sua morte gli aventi diritto litigano su come dividere l’indennizzo: in parti uguali tra tutti i beneficiari, oppure secondo le quote di successione (per cui, ad esempio, il coniuge prenderebbe una frazione diversa rispetto a ciascun figlio)?

La giurisprudenza era divisa, con effetti economici sensibili sulla ripartizione e una crescente incertezza per le compagnie chiamate a liquidare la prestazione.

La decisione

Le Sezioni Unite muovono dalla natura dell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo: il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920, terzo comma, del codice civile). La somma non transita per il patrimonio del defunto e non fa parte dell’asse ereditario: il riferimento agli «eredi» serve soltanto a individuare le persone dei beneficiari (chi riveste quella qualità al momento della morte), non a importare le regole della successione.

Ne deriva che, in mancanza di una diversa ed inequivoca volontà del contraente, l’indennizzo si divide tra i beneficiari in parti uguali, a prescindere dalle quote ereditarie. La Corte aggiunge che, se uno dei beneficiari muore prima del contraente, e la designazione non è stata revocata, la prestazione spetta agli eredi di quel beneficiario in proporzione alla quota che gli sarebbe spettata.

Il principio di diritto

La generica designazione degli «eredi» come beneficiari di un’assicurazione sulla vita comporta, in difetto di una contraria inequivoca volontà del contraente, la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto in parti uguali, e non secondo le proporzioni della successione ereditaria; la somma costituisce diritto proprio del beneficiario e resta estranea all’asse ereditario.

Implicazioni pratiche

Chi sottoscrive una polizza vita deve sapere che scrivere «eredi» produce una divisione paritaria: se si vuole privilegiare il coniuge o un figlio occorre indicare i beneficiari per nome e specificare le quote desiderate. Sul piano successorio, la natura di diritto proprio ha conseguenze rilevanti: il beneficiario incassa anche se rinuncia all’eredità, l’indennizzo non risponde dei debiti ereditari e i creditori del defunto non possono aggredirlo (restano salve le regole su collazione e riduzione, limitate ai premi versati). Approfondimenti sulle norme nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Se la polizza indica gli «eredi», l’indennizzo segue le quote di eredità?

No. Secondo le Sezioni Unite la somma si divide in parti uguali tra i beneficiari, salvo che il contraente abbia espresso in modo inequivoco una volontà diversa. Il richiamo agli eredi serve solo a individuarne le persone.

Il beneficiario che rinuncia all’eredità perde l’indennizzo?

No. La somma assicurata è un diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.) e non fa parte dell’asse ereditario: spetta anche a chi rinuncia all’eredità.

Come faccio a far prendere di più a un beneficiario?

Occorre designarlo per nome e indicare la quota desiderata nella polizza: la designazione generica «eredi» comporta invece la divisione paritaria.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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