Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 940-quater Codice della Navigazione – Responsabilità verso i terzi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà. Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile. CAPO III Del trasporto Sezione I Del trasporto di persone e di bagagli

In sintesi

  • Responsabilità verso i terzi: le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile noleggiato sono regolate dalle norme internazionali vigenti sulla responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo.
  • Le norme internazionali prevedono la solidarietà tra vettore contraente e vettore effettivo nella responsabilità verso i terzi.
  • Nei rapporti interni tra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi derivanti dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.
  • La norma distingue la responsabilità esterna (verso i terzi, regolata dal diritto internazionale) da quella interna (tra le parti del contratto di noleggio).
  • Il meccanismo della solidarietà verso i terzi garantisce la massima tutela risarcitoria al passeggero o al danneggiato, indipendentemente da chi abbia effettivamente operato il volo.
Indice dei contenuti

Struttura della norma e doppio piano di responsabilità

L'articolo 940-quater del Codice della navigazione articola la disciplina della responsabilità nel contratto di noleggio di aeromobile su due piani distinti: quello esterno, che riguarda i rapporti con i terzi (passeggeri, mittenti, destinatari di merci, soggetti danneggiati dalla navigazione), e quello interno, che riguarda la ripartizione dei rischi tra noleggiante e noleggiatore. La distinzione è fondamentale perché risponde a logiche diverse: la responsabilità verso i terzi è governata dal diritto internazionale uniforme, ispirato alla tutela effettiva del danneggiato; la responsabilità interna è invece una questione di allocazione contrattuale del rischio tra due operatori professionali.

La responsabilità verso i terzi e il rinvio alle norme internazionali

Per la responsabilità verso i terzi, la norma rinvia esplicitamente alle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo, 'disponendone la solidarietà'. Il riferimento principale è al Regolamento CE n. 2027/97 (come modificato dal Regolamento CE n. 889/2002) e, soprattutto, alla Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 per il trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. La Convenzione di Montréal introduce all'articolo 40 la disciplina del 'vettore di fatto' (performing carrier) e del 'vettore contrattuale' (contracting carrier): il passeggero o il mittente che ha concluso il contratto con il vettore contrattuale può agire anche contro il vettore di fatto che ha effettivamente eseguito il trasporto, con responsabilità solidale tra i due soggetti. L'articolo 940-quater recepisce questo principio nel diritto interno del contratto di noleggio, assicurando che il sistema di responsabilità verso i terzi sia uniforme e coerente con gli standard internazionali.

Il riparto interno dei rischi tra noleggiante e noleggiatore

Il secondo periodo dell'articolo 940-quater stabilisce la regola di ripartizione del rischio nei rapporti interni tra le parti del contratto di noleggio. Il noleggiante - che mantiene la gestione tecnica e operativa dell'aeromobile con il proprio equipaggio - assume i rischi derivanti dall'esercizio: sono a suo carico i danni derivanti da difetti dell'aeromobile, da malfunzionamenti tecnici, da errori dell'equipaggio di condotta, da scelte di navigazione. Il noleggiatore - che organizza e gestisce l'impiego commerciale dell'aeromobile - assume invece i rischi relativi all'impiego commerciale: sono a suo carico i danni derivanti dalla scelta delle rotte commerciali, dall'organizzazione del traffico, dalla gestione delle prenotazioni e delle relazioni contrattuali con i passeggeri o i mittenti di merci. Questa distinzione tra 'esercizio' e 'impiego commerciale' riflette la bipartizione funzionale tipica del contratto di noleggio: il noleggiante è responsabile del 'come vola' l'aeromobile, il noleggiatore è responsabile del 'perché e dove vola'.

Coordinamento con la Convenzione di Montréal del 1999

La Convenzione di Montréal, resa esecutiva in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 12, disciplina la responsabilità del vettore aereo internazionale per danni ai passeggeri (morte, lesioni corporali, ritardo), ai bagagli e alle merci. In materia di noleggio, l'articolo 40 della Convenzione prevede che sia il vettore contrattuale sia il vettore di fatto possano essere convenuti in giudizio dal passeggero, che può scegliere il foro competente secondo le regole dell'articolo 33. La responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto, richiamata dall'articolo 940-quater del codice, è dunque coerente con il sistema convenzionale e ne costituisce il recepimento a livello di codice interno.

Profili pratici nella struttura dei contratti ACMI e wet lease

Nella prassi del trasporto aereo, i contratti ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) e wet lease sono le forme più diffuse di noleggio con equipaggio. In questi contratti, il noleggiante fornisce l'aeromobile completo di equipaggio, manutenzione e assicurazione, mentre il noleggiatore organizza e vende i voli sul mercato. Il principio dell'articolo 940-quater si traduce in clausole contrattuali che allocano le responsabilità verso i terzi secondo il criterio 'esercizio vs impiego commerciale': il noleggiante indemnizza il noleggiatore per i danni causati da difetti tecnici o da errori dell'equipaggio; il noleggiatore indemnizza il noleggiante per i danni derivanti da problemi nella gestione commerciale del volo (overbooking, ritardi attribuibili all'organizzazione del traffico, recesso dei passeggeri). L'assicurazione RC esercente, obbligatoria ai sensi del Regolamento CE n. 785/2004, deve coprire adeguatamente entrambe le sfere di rischio.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, passeggero danneggiato, agisce contro vettore contrattuale e noleggiante

Tizio acquista un biglietto da un vettore contrattuale, ma il volo è operato da un noleggiante (vettore di fatto) nell'ambito di un contratto di noleggio. A seguito di un incidente in volo, Tizio subisce lesioni corporali: ai sensi dell'articolo 940-quater e della Convenzione di Montréal, può agire in giudizio sia contro il vettore contrattuale sia contro il noleggiante, che rispondono solidalmente.

Caso 2: Caio e il guasto tecnico: responsabilità del noleggiante nei rapporti interni

Un guasto al motore causato da un difetto di manutenzione del noleggiante costringe Caio (noleggiatore) a cancellare una serie di voli charter, con conseguente rimborso dei passeggeri e risarcimento per ritardo. Nei rapporti interni tra le parti, il rischio del difetto tecnico è a carico del noleggiante, che ha assunto i rischi derivanti dall'esercizio ai sensi dell'articolo 940-quater; Caio può rivalersi contro il noleggiante per i costi sostenuti.

Caso 3: Sempronio e i danni da overbooking: responsabilità del noleggiatore

Sempronio, noleggiatore di un aeromobile in wet lease, esegue overbooking su un volo charter con conseguente negato imbarco a passeggeri. Poiché il danno deriva dall'impiego commerciale dell'aeromobile e non dall'esercizio, nei rapporti interni tra le parti il rischio è a carico di Sempronio; il noleggiante non risponde delle conseguenze dell'overbooking nei confronti del noleggiatore.

Domande frequenti

Chi risponde verso i passeggeri danneggiati in un volo operato in noleggio?

Sia il vettore contrattuale sia il vettore effettivo (noleggiante) rispondono solidalmente verso i passeggeri, ai sensi dell'art. 940-quater e della Convenzione di Montréal del 1999.

Come si ripartiscono i rischi tra noleggiante e noleggiatore nei rapporti interni?

Il noleggiante assume i rischi derivanti dall'esercizio (difetti tecnici, errori dell'equipaggio); il noleggiatore assume i rischi relativi all'impiego commerciale (organizzazione del traffico, gestione dei passeggeri).

Qual è la convenzione internazionale richiamata dall'art. 940-quater?

Il riferimento principale è alla Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 per il trasporto aereo internazionale, resa esecutiva in Italia con la legge n. 12/2004, che prevede la responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto.

L'assicurazione obbligatoria dell'esercente copre anche i rischi del noleggio?

Sì, la polizza RC esercente obbligatoria ai sensi del Regolamento CE n. 785/2004 deve coprire la responsabilità verso i terzi; i contratti di noleggio di solito precisano quale parte è responsabile del mantenimento della copertura assicurativa.

Il passeggero può scegliere contro chi agire in giudizio tra vettore contrattuale e vettore di fatto?

Sì, può agire contro entrambi separatamente o congiuntamente, avvalendosi delle regole di giurisdizione della Convenzione di Montréal; la solidarietà garantisce che almeno uno dei soggetti risponda integralmente del danno.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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