Testo dell'articoloIn aggiornamento

Art. 44 TUPI: Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro ( Art.48 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993 ) 1.

In attuazione dell' articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.

La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

Nota all'art. 44: – Per il testo vigente dell' art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse.

Fonte: Normattiva.it.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.