- L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è istituita in attuazione dell'art. 226 del Codice della Strada ed è completamente informatizzata presso la Direzione Generale della Motorizzazione.
- Si articola in cinque sezioni interconnesse: abilitazioni, anagrafica, infrazioni, sanzioni, incidenti.
- La sezione «abilitazioni» registra l'intero ciclo del documento di guida: dalla domanda di foglio rosa agli esami, al rilascio, al rinnovo, alla sospensione e alla revoca.
- La sezione «infrazioni» registra ogni violazione con data, luogo, tipo, organo accertatore e targa del veicolo; la sezione «sanzioni» registra le conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria, accessoria e penale.
- La sezione «incidenti» raccoglie i dati di ogni sinistro in cui il conducente è coinvolto, inclusi i procedimenti in corso fino all'applicazione delle sanzioni.
- L'aggiornamento avviene per via telematica entro un mese dall'evento (infrazione, sanzione, incidente) e l'anagrafe è collegata agli archivi dei veicoli e delle strade.
Testo dell'articoloVigente
Art. 403 DPR 495/1992 — Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.
4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa.
5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma
5. 7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verrà eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente.
8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui all'articolo 402, comma
8. 9. L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402.
Stesso numero, altri codici
- Art. 403 c.c.: Intervento della pubblica autorità a favore dei m
- Art. 403 c.p.c.: Impugnazione della sentenza di revocazione
- Art. 403 c.p.p.: Utilizzabilità nel dibattimento delle prove ass
- Art. 403 c.p.: Offese alla religione dello Stato mediante vilipe
- Art. 403 Codice della Navigazione — Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario
Commento
Origini e fondamento normativo dell'anagrafe degli abilitati
L'art. 403 del DPR 495/1992 disciplina in dettaglio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita in attuazione dell'art. 226, commi da 10 a 12, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si tratta di uno dei sistemi informativi più complessi del settore dei trasporti: un database centralizzato che raccoglie, per ogni persona fisica abilitata alla guida in Italia, un fascicolo integrato contenente i dati anagrafici, la storia delle abilitazioni conseguite, le infrazioni commesse, le sanzioni irrogate e gli incidenti in cui il conducente è stato coinvolto.
La finalità primaria del sistema è la tracciabilità e la verificabilità del comportamento dei conducenti. In un Paese con milioni di patentati, l'esistenza di un registro centralizzato e informatizzato è il presupposto indispensabile per l'applicazione di istituti come la patente a punti (introdotta nel 2003, ma già prevista nella struttura del sistema informativo), le sospensioni cumulative, le revoche e la correlazione tra comportamenti su strada e capacità all'abilitazione.
La struttura a cinque sezioni: una panoramica
Il cuore della norma è la descrizione delle cinque sezioni in cui si articola l'anagrafe, tra loro «strettamente interconnesse» e capaci di fornire una «visione selezionata o complessiva». La progettazione a sezioni separate ma collegate è un approccio tipico dei sistemi informativi degli anni Novanta, quando la norma fu scritta, ma rimane architetturalmente rilevante perché riflette la logica funzionale del sistema: ogni sezione raccoglie una tipologia omogenea di dati, ma le correlazioni tra sezioni consentono di ricostruire il profilo complessivo del conducente.
Le cinque sezioni sono:
Aggiornamento e interconnessione: il sistema di alimentazione
Il comma 7 disciplina le modalità di aggiornamento delle sezioni. Le sezioni «abilitazioni» e «anagrafica» sono alimentate automaticamente dai dati già disponibili nel sistema informativo della Motorizzazione Civile e aggiornate continuamente dagli uffici periferici della Motorizzazione e del Ministero dell'Interno, attraverso il collegamento informatico integrato già esistente tra i due sistemi informativi. Questa integrazione era già operativa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (1993) e costituisce uno degli esempi più precoci di interoperabilità tra sistemi informativi della Pubblica Amministrazione italiana.
Le sezioni «infrazioni» e «sanzioni» sono aggiornate con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico dall'organo accertatore e dall'organo che ha irrogato la sanzione, entro un mese dall'evento. Lo stesso termine si applica per la sezione «incidenti», con riferimento alla data del sinistro e, per le assicurazioni, alla data di presentazione della denuncia. Il tracciato record per il trasferimento dei dati viene stabilito con decreto ministeriale.
Collegamento con l'archivio dei veicoli e delle strade
Il comma 9 precisa che l'anagrafe degli abilitati è «in contatto telematico» con l'archivio delle strade (art. 401 del regolamento) e con l'archivio dei veicoli (art. 402). Questa connessione consente interrogazioni incrociate: partendo da una targa, si risale al veicolo (archivio veicoli) e da lì al conducente (anagrafe abilitati), oppure partendo da un incidente avvenuto in un certo punto stradale (archivio strade) si recuperano i dati dei conducenti coinvolti. È l'infrastruttura informatica che rende possibile la gestione integrata della sicurezza stradale.
Rilevanza per i conducenti: accesso ai propri dati e tutela della privacy
Dal punto di vista del conducente, l'anagrafe degli abilitati è la fonte da cui provengono tutte le comunicazioni ufficiali relative alla propria patente: le notifiche di decurtazione di punti, gli avvisi di sospensione, le convocazioni per la revisione. Il conducente ha diritto di accedere ai propri dati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (oggi Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato). L'accesso avviene con le modalità di cui all'art. 402, comma 8, del regolamento, richiamato dall'art. 403, comma 8. Il saldo punti della patente è consultabile dal conducente attraverso i canali messi a disposizione dalla Motorizzazione Civile (portale dell'automobilista).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dove è custodita?
È il registro informatizzato nazionale di tutti i conducenti abilitati in Italia, istituito in attuazione dell'art. 226 del Codice della Strada e disciplinato dall'art. 403 del DPR 495/1992. È gestito dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e si articola in cinque sezioni: abilitazioni, anagrafica, infrazioni, sanzioni, incidenti.
Come faccio a verificare il mio saldo punti sulla patente?
Il saldo punti è ricavato dalla sezione 'infrazioni' dell'anagrafe nazionale. Può essere consultato dal conducente attraverso il Portale dell'Automobilista della Motorizzazione Civile (disponibile sul sito del MIT), inserendo il codice fiscale e i dati della patente. L'aggiornamento avviene entro un mese dall'accertamento dell'infrazione.
Entro quanto tempo le infrazioni vengono registrate nell'anagrafe?
L'art. 403, comma 7, prevede che i dati necessari all'aggiornamento delle sezioni infrazioni, sanzioni e incidenti vengano trasmessi entro un mese dall'evento: dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente o dalla data di presentazione della denuncia alle assicurazioni.
Le sanzioni penali per reati stradali vengono registrate nell'anagrafe?
Sì. La sezione 'sanzioni' dell'anagrafe, prevista dal comma 5 dell'art. 403, registra sia le sanzioni amministrative pecuniarie (multe), sia le sanzioni amministrative accessorie (sospensione, revoca), sia le sanzioni penali derivanti da condanne per reati stradali, sia le sanzioni accessorie alle sanzioni penali.
I dati sugli incidenti nell'anagrafe includono anche quelli delle compagnie di assicurazione?
Sì. L'art. 403, comma 7, prevede che la sezione 'incidenti' sia aggiornata sia con i dati trasmessi dall'autorità di polizia che ha rilevato il sinistro, sia con i dati trasmessi dalla compagnia di assicurazione alla quale l'incidente è stato denunciato, entro un mese dalla data di presentazione della denuncia.
Vedi anche