Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 DPR 448/1988 – Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.

In sintesi

L'articolo 39 del DPR 448/1988 disciplina l'applicazione di misure di sicurezza nel corso del dibattimento. Il tribunale per i minorenni può disporre una misura di sicurezza con la sentenza emessa ai sensi degli articoli 97 o 98 del codice penale (sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità o semi-imputabilità) oppure con la sentenza di condanna, a condizione che ricorrano le condizioni di pericolosità qualificata previste dall'articolo 37 comma 2. La norma integra il sistema dell'applicazione provvisoria: a differenza dell'articolo 37, qui la misura viene applicata direttamente in sede dibattimentale, senza un procedimento separato.
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La collocazione sistematica dell'articolo 39

L'articolo 39 si inserisce nel sistema degli articoli 36-41 dedicati alle misure di sicurezza nel processo minorile. Mentre l'articolo 37 regola l'applicazione provvisoria al momento della sentenza di non luogo a procedere (e l'articolo 38 il successivo procedimento di pericolosità), l'articolo 39 prevede la possibilità di applicare direttamente la misura di sicurezza in esito al dibattimento, con la sentenza definitiva. Questo duplice percorso - provvisorio ex articolo 37 o diretto ex articolo 39 - assicura flessibilità nella risposta alle esigenze di sicurezza emerse durante il processo.

I presupposti: non imputabilità, semi-imputabilità e condanna

L'articolo 39 prevede tre situazioni in cui può essere applicata una misura di sicurezza in dibattimento. Prima situazione: sentenza ex articolo 97 c.p., ossia il caso del minore di quattordici anni, non imputabile in assoluto. Seconda situazione: sentenza ex articolo 98 c.p., ossia il caso del minore tra i quattordici e i diciotto anni con vizio parziale di mente - semi-imputabile. Terza situazione: sentenza di condanna, quando il tribunale ritenga che, nonostante la condanna, la pericolosità del minore giustifichi l'applicazione di una misura di sicurezza in aggiunta alla pena. In tutti e tre i casi deve ricorrere la pericolosità qualificata dell'articolo 37 comma 2.

Le condizioni di pericolosità richieste

Il richiamo alle condizioni dell'articolo 37 comma 2 è fondamentale: non basta qualsiasi forma di pericolosità per applicare la misura di sicurezza. Occorre che, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi sia il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, oppure gravi delitti di criminalità organizzata. Si tratta di una pericolosità qualificata, non generica: il giudice minorile non può applicare misure di sicurezza per qualsiasi reato futuro temuto, ma solo per le categorie particolarmente gravi elencate dalla norma.

Le misure applicabili e le forme esecutive

Le misure di sicurezza applicabili sono quelle di cui all'articolo 36: libertà vigilata e riformatorio giudiziario. Come stabilisce l'articolo 36, queste misure vengono eseguite nelle forme tipiche del rito minorile: la libertà vigilata come prescrizioni o permanenza in casa, il riformatorio come collocamento in comunità. L'applicazione nel dibattimento non deroga a questo sistema esecutivo: anche quando la misura è disposta direttamente con la sentenza dibattimentale, la sua concreta attuazione segue i modelli educativi e non segreganti previsti per i minorenni.

Il rapporto tra misura di sicurezza e pena nella sentenza di condanna

Quando la misura di sicurezza viene applicata con la sentenza di condanna, si pone il problema del coordinamento tra pena e misura. La logica del doppio binario - pena per la responsabilità, misura per la pericolosità - si applica anche nel rito minorile, con la peculiarità che le misure di sicurezza vengono eseguite in forme educative. In concreto, il magistrato di sorveglianza per i minorenni (articolo 40) dovrà coordinare l'esecuzione della pena e della misura, tenendo conto del percorso educativo del minore e delle esigenze di protezione della collettività.

Distinzione dall'applicazione provvisoria ex articolo 37

L'applicazione ex articolo 39 è definitiva: non presuppone un successivo procedimento di pericolosità davanti al tribunale (come invece accade per l'applicazione provvisoria ex articolo 37), perché il giudizio si compie già in sede dibattimentale, con pieno contraddittorio. Il vantaggio è la tempestività: la misura viene applicata direttamente nella sentenza che chiude il dibattimento, senza la necessità di un ulteriore procedimento. Lo svantaggio è la minore flessibilità rispetto al procedimento ex articolo 38, nel quale il tribunale per i minorenni ha più tempo per approfondire la valutazione della pericolosità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

In quali sentenze dibattimentali può essere applicata una misura di sicurezza?

Nelle sentenze ex articoli 97 o 98 c.p. (non imputabilità o semi-imputabilità) e nelle sentenze di condanna, purché ricorrano le condizioni di pericolosità qualificata dell'articolo 37 comma 2.

Quali condizioni di pericolosità sono richieste dall'articolo 39?

Quelle dell'articolo 37 comma 2: pericolo concreto di commissione di reati con uso di armi o violenza, contro la sicurezza collettiva, l'ordine costituzionale, o gravi reati di criminalità organizzata.

L'applicazione ex articolo 39 richiede un successivo procedimento di pericolosità?

No. A differenza dell'articolo 37, l'applicazione in dibattimento è definitiva e non richiede il procedimento ex articolo 38: il giudizio di pericolosità avviene già nel dibattimento, con pieno contraddittorio.

Come viene eseguita la misura applicata in dibattimento?

Nelle forme dell'articolo 36: la libertà vigilata come prescrizioni o permanenza in casa, il riformatorio giudiziario come collocamento in comunità, sotto la competenza del magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Se il minore è condannato può ricevere sia la pena sia la misura di sicurezza?

Sì, quando ricorrono i presupposti dell'articolo 39. Il sistema del doppio binario si applica anche ai minorenni: la pena riguarda la responsabilità, la misura la pericolosità sociale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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