Art. 309 DPR 495/1992 — Annotazione del gruppo sanguigno
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.
2. Gli estremi del gruppo sanguigno… sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
Stesso numero, altri codici
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