Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 288 DPR 495/1992 – Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. Nota all'art. 288: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

In sintesi

  • L'art. 288 del Regolamento disciplina le modalità di misurazione delle emissioni da gas di scarico prodotte dai motori di trazione delle macchine agricole semoventi, in attuazione dell'art. 57 del Codice della Strada.
  • La determinazione dell'inquinamento avviene secondo le norme dell'allegato 10 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 e i successivi aggiornamenti, oppure, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie previste per gli autoveicoli.
  • Le macchine agricole semoventi sono una categoria specifica del Codice della Strada (art. 57 CdS), distinte dagli autoveicoli ordinari e soggette a una normativa tecnica parzialmente differenziata.
  • La doppia opzione normativa (DPR 212/1981 o norme comunitarie autoveicoli) consente di adeguare le verifiche alle diverse tipologie di motori agricoli, anche in relazione all'evoluzione tecnologica del settore.
  • Il rispetto dei limiti di emissione è condizione per la circolazione su strada delle macchine agricole; le sanzioni per violazione delle norme sull'inquinamento da veicoli sono disciplinate dal Codice della Strada.
Indice dei contenuti

Ambito di applicazione: le macchine agricole semoventi

L'art. 288 del DPR 495/1992 disciplina, in attuazione dell'art. 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), le modalità di determinazione dell'inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole semoventi. Si tratta di una categoria specifica del diritto della circolazione stradale che comprende trattrici agricole, mietitrebbie, macchine per raccolta, irroratrici semoventi e simili: veicoli dotati di motore proprio e destinati principalmente alle attività agricole, ma che circolano su strada per trasferirsi da un fondo all'altro o per raggiungere i campi di lavoro.

Le macchine agricole semoventi si distinguono dagli autoveicoli ordinari per caratteristiche costruttive (velocità massima ridotta, peso elevato, motori diesel generalmente di grande cilindrata), per l'impiego prevalentemente fuori strada e per il regime normativo parzialmente differenziato. L'art. 57 del Codice della Strada ne definisce la nozione e i requisiti generali; il Regolamento ne disciplina i dettagli tecnici, tra cui - con l'art. 288 - le procedure di verifica delle emissioni.

La norma di riferimento: DPR 212/1981 e il suo allegato 10

Il comma 1 dell'art. 288 rinvia alle norme dell'allegato 10 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212, e ai suoi successivi aggiornamenti, come metodo principale per la determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico. Il DPR 212/1981 disciplina in modo organico le caratteristiche e i requisiti tecnici dei macchinari agricoli; il suo allegato 10 contiene le procedure di misurazione delle emissioni specificamente calibrate per i motori di trazione di queste macchine, che differiscono per tipologia e ciclo di lavoro dai motori degli autoveicoli ordinari.

Il richiamo ai «successivi aggiornamenti» è una clausola di dinamicità normativa che consente al riferimento di rimanere attuale anche a fronte di modifiche tecniche o normative intervenute nel tempo, senza necessità di modificare il testo dell'art. 288.

L'opzione per le norme comunitarie degli autoveicoli

Il comma 1 prevede una seconda modalità di determinazione, alternativa alla prima: le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. Questa opzione è disponibile «a richiesta», il che implica che il soggetto interessato (il costruttore, l'importatore o il proprietario della macchina) può chiedere che la verifica delle emissioni avvenga secondo gli standard previsti per gli autoveicoli, che derivano dalle direttive europee sull'omologazione dei veicoli a motore.

Questa previsione riflette una logica di flessibilità normativa: alcune macchine agricole semoventi, soprattutto quelle dotate di motori moderni e tecnologicamente avanzati, possono soddisfare senza difficoltà le specifiche comunitarie per gli autoveicoli, e i costruttori possono avere interesse a dimostrare tale conformità ai fini dell'esportazione o dell'omologazione in altri mercati.

Rilevanza pratica: circolazione su strada e controlli

La verifica del rispetto dei limiti di emissione è una condizione per la circolazione su strada delle macchine agricole. Come per tutti i veicoli a motore, la produzione di gas di scarico in quantità superiore ai limiti ammissibili può comportare il divieto di circolazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada per la violazione delle norme sull'inquinamento dei veicoli.

I controlli sulle emissioni delle macchine agricole vengono effettuati in sede di omologazione del tipo, ma possono essere ripetuti in sede di revisione periodica o di controlli su strada da parte delle autorità competenti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale). La periodicità della revisione delle macchine agricole e i requisiti tecnici da verificare sono disciplinati da norme specifiche del Codice della Strada e dal Regolamento.

Evoluzione normativa e contesto comunitario

L'art. 288 del Regolamento è una norma relativamente sintetica - un solo comma di rinvio - che risente dell'epoca della sua redazione (1992), quando la normativa europea sulle emissioni dei motori agricoli era ancora in fase di sviluppo. Nel corso degli anni successivi, la produzione normativa comunitaria in materia si è notevolmente sviluppata, portando all'adozione di regolamenti europei che disciplinano le emissioni dei motori non stradali (categoria in cui rientrano i motori delle macchine agricole). I costruttori di macchine agricole devono quindi tenere conto sia della normativa nazionale (DPR 495/1992 e DPR 212/1981) sia della normativa europea direttamente applicabile, che prevale in caso di contrasto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le macchine agricole devono rispettare limiti di emissione per circolare su strada?

Sì. Le macchine agricole semoventi che circolano su strada devono rispettare i limiti di emissione dei gas di scarico previsti dalla normativa applicabile (DPR 212/1981, allegato 10, o prescrizioni comunitarie per gli autoveicoli). Il mancato rispetto può comportare il divieto di circolazione e le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Come vengono verificate le emissioni di un trattore agricolo?

La determinazione delle emissioni avviene secondo le norme dell'allegato 10 del DPR 212/1981 e successivi aggiornamenti. In alternativa, a richiesta, si possono applicare le prescrizioni comunitarie previste per gli autoveicoli. La verifica è effettuata in sede di omologazione e, periodicamente, in sede di revisione del veicolo.

Cosa sono le macchine agricole semoventi ai sensi del Codice della Strada?

Le macchine agricole semoventi sono veicoli dotati di motore proprio destinati principalmente all'impiego nei lavori agricoli: trattrici, mietitrebbie, macchine per raccolta, irroratrici semoventi e simili. Sono definite e disciplinate dall'art. 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e possono circolare su strada per trasferirsi da un luogo di lavoro all'altro.

I controlli sulle emissioni delle macchine agricole avvengono solo in sede di revisione?

No. Oltre alla verifica in sede di revisione periodica, i controlli possono avvenire anche durante fermi su strada da parte delle forze di polizia competenti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale). In caso di emissioni non conformi rilevate su strada, può essere disposto il fermo del mezzo fino alla messa in regola.

Qual è il riferimento normativo principale per le emissioni delle macchine agricole?

Il riferimento principale è l'allegato 10 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212, richiamato dall'art. 288 del DPR 495/1992. A questo si aggiunge la normativa comunitaria europea sulle emissioni dei motori non stradali, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, che nel corso degli anni ha significativamente integrato e in parte sostituito la normativa nazionale di settore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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