Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 288 DPR 495/1992 — Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. Nota all'art. 288: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Stesso numero, altri codici
- Art. 288 Cod. Amb. — controlli e sanzioni
- Art. 288 D.Lgs. 209/2005 — (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada)
- Art. 288 Codice Civile: Procedura
- Articolo 288 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione
- Art. 288 c.p.p.: Sospensione dall’esercizio della potestà dei ge