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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 266 L. Fall. – Disposizioni abrogate
Disposizioni abrogate
Questa disposizione non è più in vigore. La scheda non riporta gli estremi dell'atto abrogante: se li conosci, segnalaceli e completiamo la pagina. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Legge Fallimentare.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 265 L. Fall. – Norma di rinvio→Art. 264 L. Fall. – Istituto di credito→Art. 263 L. Fall. – Ruolo degli amministratori giudiziari→Art. 262 L. Fall. – Iscrizione nel registro delle imprese→Art. 261 L. Fall. – Liquidazione coatta amministrativa→Art. 260 L. Fall. – Concordato preventivo→Art. 259 L. Fall. – Piccoli fallimenti→Art. 258 L. Fall. – Versamenti dei soci
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.