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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 18 del D.Lgs. 502/1992 raccoglie le disposizioni finali e transitorie destinate a governare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento del personale del SSN. Il comma 1 delega al Governo l'adeguamento della disciplina concorsuale alle nuove norme, definendo i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove d'esame, la composizione delle commissioni e le procedure. In via transitoria i concorsi continuano con le regole del D.P.R. 761/1979. Il comma 2-bis regola l'inquadramento nella dirigenza di primo livello articolata in due fasce. Il comma 3 dispone la revoca dei concorsi per il personale laureato a partire dal 1 gennaio 1994. Il comma 4 introduce una riserva di punteggio per chi opera nel settore HIV. I commi successivi disciplinano l'applicazione del D.Lgs. 29/1993 alle ASL, la gestione dei sistemi di esenzione dalla partecipazione alla spesa e le norme sull'assistenza sanitaria all'estero e al personale navigante.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 D.Lgs. 502/1992 — Norme finali e transitorie

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l’ammissione; b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; c) le prove di esame; d) la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le procedure concorsuali; f) le modalità di nomina dei vincitori; g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l’ art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207. 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente: a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario; b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell’anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell’ art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all’undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi… per esigenze di carattere straordinario, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all’interno dell’azienda sanitaria. In mancanza di graduatorie valide, si applica l’ articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all’ art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l’esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell’ambito degli interventi previsti dall’ art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all’assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l’istituzione dei relativi posti.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l’impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l’adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell’accesso alle prestazioni. 6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell’art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l’assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all’art.

8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l’assistenza sanitaria all’estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell’ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

9. L’ufficio di cui all’ art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’ art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità.

10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.

Commento

La delega per la riforma della disciplina concorsuale

Il comma 1 dell'articolo 18 attribuisce al Governo il compito di adeguare, con atto regolamentare e sentita la Conferenza Stato-regioni, la disciplina concorsuale del personale del SSN alle nuove norme del decreto e a quelle del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (privatizzazione del pubblico impiego). Il regolamento deve disciplinare: i requisiti specifici e i limiti di età per l'ammissione; i titoli valutabili e i criteri di valutazione; le prove d'esame; la composizione delle commissioni; le procedure concorsuali; le modalità di nomina dei vincitori; i tempi di utilizzo delle graduatorie degli idonei. La previsione rispecchia la necessità di raccordare il sistema selettivo del personale sanitario con la nuova configurazione della dirigenza medica e sanitaria introdotta dal decreto: i concorsi non possono più seguire le logiche del vecchio ordinamento per posizioni funzionali, ma devono allinearsi con la struttura dirigenziale su due livelli.

Il regime transitorio: continuità con il D.P.R. 761/1979

Il comma 2 stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i concorsi continuano a essere espletati secondo le regole del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che aveva costituito per oltre un decennio la disciplina organica del personale delle USL. La clausola di continuità evita un vuoto normativo che avrebbe paralizzato le procedure selettive durante la fase di transizione. Il rinvio include anche l'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dimostrando che il legislatore intende mantenere tutte le garanzie procedurali del vecchio sistema fino alla completa entrata a regime del nuovo ordinamento dirigenziale. La durata della fase transitoria è stata di fatto molto lunga, poiché il regolamento concorsuale è giunto con il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 per la dirigenza medica e sanitaria.

L'inquadramento nella dirigenza di primo livello: le due fasce

Il comma 2-bis introduce, «in sede di prima applicazione», l'articolazione del primo livello dirigenziale in due fasce economiche. Nella fascia superiore è inquadrato il personale proveniente dalla decima posizione funzionale del ruolo sanitario; in quella inferiore il personale già inquadrato nella nona posizione, che mantiene il trattamento economico in godimento. Il passaggio dalla fascia inferiore a quella superiore richiede cinque anni di anzianità, un giudizio di idoneità e la disponibilità di posti vacanti. Le procedure per i giudizi di idoneità sono disciplinate con regolamento adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 517/1993. Il personale proveniente dall'undicesimo livello è invece collocato direttamente nel secondo livello dirigenziale, riconoscendone l'esperienza e la posizione apicale già maturata nel vecchio ordinamento.

La revoca dei concorsi per i laureati dal 1° gennaio 1994

Il comma 3 dispone la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario per i quali non siano già iniziate le prove d'esame. Contestualmente sono bloccate le graduatorie esistenti: non possono essere utilizzate per copertura di posti vacanti, salvo per incarichi temporanei non rinnovabili di otto mesi per esigenze straordinarie cui non si possa far fronte con l'organico interno. La norma segna il passaggio definitivo al nuovo sistema: le logiche del vecchio inquadramento per posizioni funzionali non possono sopravvivere nell'ordinamento dirigenziale. La previsione degli incarichi temporanei di otto mesi garantisce comunque la continuità del servizio nei casi urgenti in attesa dell'avvio dei nuovi concorsi dirigenziali.

La riserva di punteggio per il settore HIV

Il comma 4 introduce, nelle pubbliche selezioni per titoli ex art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, un punteggio aggiuntivo — di entità massima pari a quella del curriculum formativo e professionale — per i titoli riguardanti attività nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori vengono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella sede per almeno cinque anni, con esclusione di comandi e distacchi. La norma risponde all'esigenza, avvertita nel contesto dell'emergenza epidemiologica degli anni Novanta, di incentivare la specializzazione in un settore ad alta domanda e ad alto rischio professionale, garantendo continuità nell'equipe dedicata. L'obbligo di permanenza quinquennale tutela anche gli investimenti formativi dell'azienda.

Le ulteriori disposizioni transitorie: applicabilità del D.Lgs. 29/1993 e assistenza all'estero

Il comma 5 prevede l'applicabilità del D.Lgs. 29/1993 — che ha privatizzato il rapporto di lavoro pubblico — alle ASL e alle aziende ospedaliere per quanto non previsto dal D.Lgs. 502/1992, riconoscendo la duplice fonte normativa che disciplina il personale del SSN: la norma di settore (502/1992) e la norma generale del pubblico impiego privatizzato. Il comma 8 disciplina le modalità di imputazione delle spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti comunitari e alle convenzioni bilaterali, disponendone l'attribuzione ai bilanci delle ASL di residenza degli assistiti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il comma 10 prevede la redazione di un testo unico delle norme sul SSN entro centottanta giorni dalla pubblicazione del D.Lgs. 517/1993: tale testo unico non è mai stato adottato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Con quale normativa vengono svolti i concorsi del SSN in attesa del nuovo regolamento?

In via transitoria si applica il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, incluso l'articolo 9 della legge 207/1985.

Come avviene l'inquadramento del personale del ruolo sanitario nella nuova dirigenza?

Il comma 2-bis prevede due fasce: la fascia superiore per il personale proveniente dalla decima posizione funzionale e quella inferiore per la nona. Il passaggio alla fascia superiore richiede cinque anni di anzianità e un giudizio di idoneità.

Dal 1° gennaio 1994 possono ancora essere usate le graduatorie dei vecchi concorsi?

No, salvo per incarichi temporanei non rinnovabili di otto mesi per esigenze straordinarie cui non sia possibile far fronte con il personale interno.

Il testo unico del SSN previsto dal comma 10 è stato adottato?

No: il legislatore non ha mai adottato il testo unico entro i centottanta giorni previsti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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