Testo dell'articoloVigente
Art. 14 L. 431/1998 – Disposizioni transitorie e abrogazione di norme
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’ articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l’ articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
In sintesi
L'articolo 14 della legge 431/1998 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle locazioni abitative e individua le norme abrogate. La riforma del 1998 ha sostituito il sistema dell'equo canone, fondato sulla legge 392 del 1978, con un modello imperniato sul canone libero «4+4» e sul canone concordato «3+2». Le disposizioni transitorie regolano la sorte dei contratti gia in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, stabilendo come e quando essi confluiscono nel nuovo assetto, e fanno salvi i rapporti pendenti per il periodo necessario. La norma abroga inoltre le disposizioni della precedente disciplina incompatibili con la riforma, pur lasciando in vigore alcune regole della legge sull'equo canone che continuano ad applicarsi in quanto compatibili, soprattutto in materia di obblighi delle parti e di procedimenti di rilascio.Indice dei contenuti
Il significato delle disposizioni transitorie
Ogni riforma di ampia portata pone il problema di come gestire le situazioni gia in corso. L'articolo 14 svolge proprio questa funzione: regola il passaggio dal regime dell'equo canone, introdotto dalla legge 392 del 1978, al nuovo sistema della legge 431/1998. Le disposizioni transitorie evitano un vuoto normativo e garantiscono certezza ai rapporti pendenti, stabilendo le regole con cui i contratti stipulati sotto la vecchia disciplina si raccordano con quella nuova.
Il superamento del sistema dell'equo canone
La legge 392 del 1978 aveva imposto un canone determinato per legge in base a parametri rigidi, sottraendo alle parti la liberta di fissarlo. La riforma del 1998 ha abbandonato questo modello, ritenuto causa di rigidita del mercato e di scarsa offerta di immobili in affitto, sostituendolo con il doppio binario del canone libero e del canone concordato. L'articolo 14 sancisce questo passaggio sul piano normativo, abrogando le disposizioni dell'equo canone incompatibili con il nuovo assetto.
La sorte dei contratti in corso
Le disposizioni transitorie stabiliscono come i contratti gia in essere all'entrata in vigore della legge proseguono e quando confluiscono nel nuovo regime. In generale, i rapporti pendenti restano regolati dalle norme precedenti per il periodo residuo, per poi adeguarsi alla nuova disciplina alla scadenza. Questa tecnica del rispetto del rapporto in corso tutela l'affidamento delle parti, che avevano stipulato sulla base delle regole allora vigenti.
Le norme abrogate
L'articolo 14 individua le disposizioni della precedente normativa che vengono meno perche incompatibili con la riforma. L'abrogazione riguarda essenzialmente le regole sulla determinazione vincolata del canone e sulla durata tipiche dell'equo canone. La tecnica adottata e quella dell'abrogazione mirata, che colpisce solo le norme in contrasto con il nuovo sistema, evitando di azzerare l'intero corpo normativo preesistente.
Le norme della legge 392 del 1978 ancora applicabili
Non tutta la legge sull'equo canone e stata cancellata. Diverse sue disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili con la riforma, soprattutto quelle che disciplinano gli obblighi del locatore e del conduttore, la ripartizione degli oneri accessori, il deposito cauzionale, il subentro nel contratto e i procedimenti di rilascio. La legge 431/1998 ha quindi innovato il regime del canone e della durata, ma ha conservato un nucleo di regole generali sul rapporto di locazione.
La continuita tra vecchio e nuovo regime
La combinazione tra abrogazioni mirate e norme conservate produce un sistema in cui la nuova disciplina convive con parti significative della precedente. Per individuare le regole applicabili a un singolo rapporto occorre quindi verificare sia le disposizioni della legge 431/1998 sia quelle della legge 392 del 1978 rimaste in vigore. Questa stratificazione richiede attenzione, ma garantisce la continuita dell'ordinamento e la coerenza complessiva della materia.
Il valore sistematico dell'articolo
L'articolo 14 e la cerniera tra due epoche della disciplina delle locazioni abitative. Pur avendo un contenuto prevalentemente tecnico, la sua importanza e notevole, perche definisce i confini temporali e materiali della riforma e indica all'interprete quali norme del passato sopravvivono. Conoscere questa disposizione e indispensabile per orientarsi tra l'equo canone e il nuovo regime, soprattutto nei rapporti piu risalenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 14 della legge 431/1998?
Disciplina il passaggio dal regime dell'equo canone al nuovo sistema della legge 431/1998, regolando la sorte dei contratti in corso e individuando le norme della precedente disciplina che vengono abrogate.
La legge sull'equo canone e stata interamente abrogata?
No. Sono state abrogate solo le disposizioni incompatibili con la riforma, soprattutto quelle sulla determinazione vincolata del canone. Diverse norme della legge 392 del 1978 restano in vigore in quanto compatibili.
Cosa succede ai contratti stipulati prima della riforma?
Le disposizioni transitorie prevedono che i rapporti pendenti proseguano con le vecchie regole per il periodo residuo, confluendo poi nel nuovo regime alla scadenza, a tutela dell'affidamento delle parti.
Quali regole della vecchia disciplina si applicano ancora?
Restano applicabili, in quanto compatibili, le norme della legge 392 del 1978 su obblighi delle parti, oneri accessori, deposito cauzionale, subentro nel contratto e procedimenti di rilascio.