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Art. 137 TUE: Norme che rimangono in vigore
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Norme che rimangono in vigore 1.
Restano in vigore le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b); b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f); d) legge 24 marzo 1989, n. 122 ; e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ; f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi: a) legge 5 novembre 1971, n. 1086 ; b) legge 2 febbraio 1974, n. 64 ; c) legge 9 gennaio 1989, n. 13 ; d) legge 5 marzo 1990, n. 46 ; e) legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; f) legge 5 febbraio 1992, n. 104 ; 3.
All' articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 , il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.
L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività .".
Fonte: Normattiva.it.
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