Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1308 Codice della Navigazione – Clausole di esonero da responsabilità

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le clausole di esonero da responsabilità e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest’ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilità si è avverato posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

In sintesi

  • L'art. 1308 disciplina in via transitoria la sorte delle clausole di esonero o limitazione della responsabilità contenute in contratti anteriori al codice.
  • Se la clausola era invalida secondo le leggi anteriori ma valida secondo il nuovo codice, il fatto risolutivo sopravvenuto la rende operante.
  • Il criterio è il momento del fatto da cui scaturisce la responsabilità: se posteriore all'entrata in vigore del codice, si applica il regime più favorevole alla clausola.
  • La norma introduce una forma di ultrattività migliorativa del codice: le clausole 'sanate' dal nuovo diritto producono effetti per i fatti futuri.
  • Rimane esclusa l'applicazione retroattiva: i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore restano retti dalla legge previgente.
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Il problema intertemporale delle clausole limitative

L'art. 1308 affronta una delle questioni più delicate del diritto intertemporale contrattuale: quando una clausola del contratto era nulla o inefficace secondo il vecchio diritto, ma il nuovo codice la ammette, come si deve trattare quel contratto per i fatti sopravvenuti? Il legislatore del 1942 ha adottato una soluzione pragmatica: le clausole 'validate' dal nuovo regime si applicano ai fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore, indipendentemente dall'anteriorità del contratto.

Le clausole di esonero e limitazione nel codice

Il Codice della navigazione del 1942 ha introdotto un sistema articolato di clausole di esonero e limitazione della responsabilità del vettore e dell'armatore, in parte più permissivo rispetto alla normativa previgente. Per il trasporto marittimo di merci, il codice si ispirava alle Regole dell'Aia del 1924 (recepite in Italia con legge 938/1938), che ammettevano un ampio catalogo di esoneri. Per il trasporto aereo, il regime della Convenzione di Varsavia del 1929 (ratificata con l. 841/1932) prevedeva limitazioni di responsabilità con possibilità di clausole integrative. La normativa previgente era invece più severa nell'invalidare le clausole contrattuali in deroga alla responsabilità ordinaria.

Il principio applicato: tempus regit factum

La scelta del legislatore è coerente con il principio tempus regit factum: il fatto generatore di responsabilità è governato dalla legge vigente al momento in cui si verifica. Se al momento del sinistro, del naufragio, della perdita della merce o dell'incidente il codice è già in vigore, la clausola - pur inserita in un contratto precedente - può essere validata e produrre i suoi effetti. Il rigore formale della data di stipulazione del contratto cede davanti alla sostanzialità del momento in cui sorge la responsabilità da regolare.

Coordinamento con il divieto di patto contrario

L'art. 1308 non opera quando la clausola è invalida anche secondo il nuovo codice: in tal caso nulla cambia rispetto al regime previgente. La norma opera esclusivamente nel caso di 'sanazione' intertemporale, ossia quando la validità della clausola dipende dal cambio di regime normativo. Va ricordato che il codice della navigazione, nel quadro poi aggiornato da normative comunitarie e internazionali successive (Regolamento CE 392/2009 per il trasporto passeggeri per mare, Convenzione di Montréal 1999 per il trasporto aereo), ha visto progressivamente ridursi lo spazio per le clausole di esonero totale dalla responsabilità, mentre restano ammissibili le clausole limitative entro soglie prestabilite.

Casi pratici

Caso 1: Clausola di esonero per perdita delle merci: validità sopravvenuta

Tizio, armatore, aveva inserito nel 1941 nel contratto di noleggio una clausola che escludeva la propria responsabilità per la perdita delle merci trasportate in caso di baratteria dell'equipaggio. La clausola era invalida secondo la legge previgente. La perdita avviene nel 1943: l'art. 1308 consente di applicare il nuovo codice, che ammette tale clausola, con conseguente esonero dell'armatore.

Caso 2: Sinistro aereo e clausola limitativa ante-codice

Caio, vettore aereo, ha stipulato nel 1941 un contratto di trasporto passeggeri con una clausola che limita il risarcimento per infortuni a bordo a una somma inferiore a quella prevista dalla Convenzione di Varsavia. Il sinistro avviene nel 1944: l'art. 1308 permette di verificare se il nuovo codice valida tale clausola e di applicarla al fatto sopravvenuto.

Caso 3: Fatto risolutivo anteriore: clausola ancora invalida

Sempronio è parte di un contratto di trasporto marittimo stipulato nel 1940 con clausola di esonero invalida secondo la legge previgente. Il naufragio avviene nel marzo 1942, prima dell'entrata in vigore del codice. L'art. 1308 non si applica: la clausola rimane invalida, perché il fatto è anteriore al momento-cerniera, e il danneggiato può agire per il risarcimento pieno.

Domande frequenti

Quando una clausola di esonero invalida secondo la vecchia legge diventa operante con il nuovo codice?

Diventa operante se il fatto da cui scaturisce la responsabilità si è verificato dopo l'entrata in vigore del Codice della navigazione (28 aprile 1942): il nuovo regime, che la valida, governa quel fatto.

L'art. 1308 rende valida qualsiasi clausola limitativa inserita in contratti precedenti al 1942?

No: opera solo quando la clausola è invalida secondo le leggi anteriori ma valida secondo il nuovo codice. Se la clausola è invalida anche per il codice, non si produce alcuna sanazione.

Qual è il principio intertemporale seguito dall'art. 1308?

Il principio tempus regit factum: la legge vigente al momento del fatto generatore di responsabilità ne determina la disciplina, indipendentemente dalla data di conclusione del contratto.

Le clausole di esonero totale dalla responsabilità del vettore sono oggi ammissibili?

In larga misura no: la normativa internazionale successiva (Convenzione di Montréal 1999 per il trasporto aereo, Regolamento CE 392/2009 per il trasporto marittimo di passeggeri) ha sensibilmente ridotto lo spazio per gli esoneri totali, ammettendo solo limitazioni entro soglie predeterminate.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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