Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1276 Codice della Navigazione – Rimozione di cose sommerse

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del codice.

In sintesi

  • Efficacia retroattiva: l'art. 1276 estende l'applicazione delle disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili (artt. 72, 73 e 729 cod. nav.) anche alle sommersioni e cadute avvenute prima dell'entrata in vigore del codice.
  • Articoli richiamati: gli artt. 72 e 73 riguardano la rimozione di navi e materiali dal demanio marittimo; l'art. 729 riguarda la rimozione di aeromobili caduti o affondati.
  • Ratio: evitare che i relitti e i materiali sommersi anteriori al 1942 restassero in una zona di esenzione normativa, garantendo la pulizia e la sicurezza delle acque.
  • Carattere di norma transitoria: la disposizione chiude un vuoto temporale, assicurando che la disciplina pubblicistica della rimozione coprisse anche le situazioni pregresse.
  • Interesse pubblico: la norma tutela la sicurezza della navigazione e l'integrità del demanio, impedendo che relitti storici rimanessero immuni da obblighi di rimozione.
Indice dei contenuti

La disciplina della rimozione nel codice della navigazione

Gli artt. 72, 73 e 729 del Codice della navigazione costituiscono la disciplina sostanziale cui l'art. 1276 fa rinvio. Gli artt. 72 e 73 regolano, rispettivamente, la rimozione di navi e galleggianti affondate o incagliate nel mare territoriale o nelle acque interne di demanio marittimo, e la rimozione di altri materiali sommersi. L'art. 729, collocato nella parte del codice dedicata alla navigazione aerea, prevede le medesime obbligazioni per gli aeromobili caduti in mare o in acque interne. In tutti questi casi, il proprietario del bene sommerso o caduto è tenuto a procedere alla rimozione, salvo la possibilità per l'autorità marittima di sostituirsi ad esso in caso di inadempimento, con rivalsa delle spese.

Il problema della retroattività e la funzione dell'art. 1276

Il principio generale dell'ordinamento italiano è che le leggi non hanno effetto retroattivo (art. 11 delle Preleggi). In assenza di una disposizione derogatoria, le norme del codice sulla rimozione si sarebbero applicate soltanto alle sommersioni e cadute successive alla sua entrata in vigore (21 aprile 1942). Ciò avrebbe lasciato senza disciplina tutti i relitti e i materiali sommersi prima di tale data - una situazione problematica sia per la sicurezza della navigazione sia per l'ordine del demanio. L'art. 1276 introduce quindi una deroga espressa al principio di irretroattività, estendendo l'applicazione delle norme di rimozione alle situazioni pregresse. Si tratta di una retroattività ammessa dal legislatore, in quanto non pregiudica posizioni soggettive acquisite in modo da meritare protezione: l'obbligo di rimozione risponde a un interesse pubblico di rango primario.

Ambito materiale: navi, materiali e aeromobili

Il riferimento agli artt. 72, 73 e 729 delinea un ambito applicativo ampio. Le navi affondate comprendono qualsiasi natante, indipendentemente dal tonnellaggio. I materiali includono carichi, attrezzature, strutture metalliche e qualsiasi altro oggetto sommerso. Gli aeromobili caduti in acqua erano già oggetto di una specifica disciplina autonoma nell'art. 729, segnale della volontà del legislatore del 1942 di trattare in modo unitario tutte le tipologie di cose sommerse pericolose per la navigazione e per l'ambiente marino. L'art. 1276 unifica temporalmente queste tre categorie, assoggettandole alla medesima disciplina retroattiva.

Coordinamento con la normativa successiva

Successivamente al 1942, la materia dei relitti storici ha conosciuto un'evoluzione normativa significativa. La disciplina dei beni culturali sommersi - introdotta dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - ha creato un regime speciale per i relitti di interesse storico-artistico, sottraendoli all'obbligo generalizzato di rimozione e assoggettandoli invece a tutela conservativa. L'art. 1276 rimane oggi rilevante per i relitti e i materiali sommersi privi di interesse culturale, mentre per quelli tutelati prevale la disciplina speciale del Codice dei beni culturali.

Profilo pratico e sicurezza della navigazione

Dal punto di vista operativo, l'art. 1276 ha consentito alle autorità marittime di attivare le procedure di rimozione anche su relitti antecedenti al 1942, imponendo agli armatori o ai proprietari degli scafi di ottemperare agli stessi obblighi previsti per le sommersioni successive. In caso di inadempimento, l'autorità marittima poteva procedere direttamente alla rimozione, recuperando le spese dai soggetti obbligati. Questa continuità normativa ha assicurato un presidio uniforme della sicurezza delle acque e dei fondali, indipendentemente dalla data della sommersione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è proprietario di un rimorchiatore affondato nel 1938

Tizio è proprietario di un rimorchiatore affondato nel Po nel 1938, prima dell'entrata in vigore del codice. Per effetto dell'art. 1276, le norme degli artt. 72 e 73 si applicano anche a questo relitto: l'autorità portuale intima a Tizio di procedere alla rimozione entro un termine determinato, pena l'intervento sostitutivo a spese del proprietario.

Caso 2: Caio è erede di chi possedeva un idrovolante caduto in laguna nel 1940

Caio ha ereditato la proprietà di un idrovolante precipitato in laguna veneziana nel 1940. L'art. 1276, richiamando l'art. 729, impone gli obblighi di rimozione anche per questa caduta avvenuta prima del codice; Caio deve quindi attivare le operazioni di recupero o concordare con l'autorità marittima le modalità di intervento.

Caso 3: Sempronio contesta l'applicazione retroattiva della normativa

Sempronio, proprietario di un cargo affondato nel 1935, eccepisce che le norme di rimozione del codice non possano applicarsi a una sommersione avvenuta anteriormente alla sua entrata in vigore. L'autorità marittima rigetta l'eccezione, facendo leva sull'espressa deroga al principio di irretroattività stabilita dall'art. 1276, che estende espressamente gli obblighi di rimozione alle sommersioni pregresse.

Domande frequenti

Perché l'art. 1276 si applica a sommersioni avvenute prima del codice?

Il legislatore del 1942 ha introdotto una deroga espressa al principio di irretroattività per garantire che anche i relitti preesistenti fossero soggetti agli obblighi di rimozione, tutelando la sicurezza della navigazione e l'ordine del demanio.

Quali articoli del codice vengono richiamati dall'art. 1276?

Gli artt. 72 e 73, sulla rimozione di navi e materiali sommersi nel demanio marittimo, e l'art. 729, sulla rimozione di aeromobili caduti o affondati.

L'obbligo di rimozione vale anche per i relitti di interesse storico?

Per i relitti di interesse storico-artistico occorre considerare la disciplina speciale del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), che prevede la tutela conservativa in luogo della rimozione.

Cosa accade se il proprietario non provvede alla rimozione?

L'autorità marittima può procedere alla rimozione in via sostitutiva, recuperando le spese sostenute dal proprietario inadempiente, secondo il meccanismo previsto dagli artt. 72-73 richiamati.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.